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VERBALE DEL 03/01/08

VERBALE DI ACCORDO
 
Il giorno 03 gennaio 2008 in Arezzo,
tra
la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, anche per conto della Banca Federico del Vecchio
e le OO.SS. che si sottoscrivono,
si conviene e concorda quanto segue.
 
Premesso che:
 
Ø      con riferimento al trasferimento alla Banca Federico del Vecchio di un ramo d’azienda costituito dal complesso degli sportelli di Banca Etruria rappresentato dalla Sede di Firenze, dalle Agenzie 1, 2, 3, 4 e 5 e dalle strutture tecnico, amministrative/commerciali del Polo Fiorentino attualmente ubicate a Osmannoro (FI), comprese quelle dedicate alla gestione delle relazioni private e corporate, interessate dal trasferimento, con comunicazione scritta datata 16 novembre 2007 (consegnata alle OO.SS. interessate tra il 19 e il 20/11/2007), la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e la Banca Federico del Vecchio, hanno dato formale e motivato avvio, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, alla procedura di confronto sindacale prevista dall’art. 47 della legge 428/90 nonché dall’art. 14 e dall’art. 18 del CCNL 12/2/2005;
 
Ø      in data 27/11/2007, 5, 14, 21, 28/12/2007 e  3/1/2008, si è dato corso tra le parti al previsto e necessario esame congiunto sui temi oggetto della sopraccitata informativa del 16/11/2007, con particolare riferimento alle motivazioni dell’operazione ed alle conseguenze giuridiche economiche e sociali della stessa;
 
Ø      in particolare è stato evidenziato alle OO.SS. come, a seguito dell’operazione, la struttura della Banca Federico del Vecchio verrà rafforzata in modo significativo sia per quanto riguarda le strutture della Rete Commerciale che di Sede Centrale, a beneficio della valorizzazione del marchio e delle sue potenzialità;
 
Ø      le OO.SS. aziendali hanno, tra l’altro, richiesto alla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, anche nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Etruria, e alla Banca Federico del Vecchio - tenendo conto delle istanze eventualmente avanzate dai dipendenti per motivi personali e familiari - di valutare la possibilità di utilizzare gli stessi dipendenti in maniera fungibile presso le varie strutture del Gruppo Etruria, nel rispetto della vigente normativa, anche al fine di mantenere inalterate le possibilità di sviluppo professionale e di carriera degli stessi dipendenti;
 
Ø      la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e la Banca Federico del Vecchio si sono rese disponibili a valutare con disponibilità quanto sopra richiesto;
 
le Parti convengono e concordano quanto segue:
 
-          il rapporto di lavoro dei dipendenti in organico presso le Filiali ubicate sulla Piazza di Firenze (Agenzie 1, 2, 3, 4, 5 e Sede di Firenze) e presso le strutture del Polo Fiorentino sopraindicate (addetti alle attività di controllo crediti, di segreteria crediti, di segreteria tecnica, di coordinamento dei sottosegmenti retail e di gestione della clientela corporate e private interessate dall’operazione), proseguirà con la Banca Federico del Vecchio Spa, ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità con conservazione di tutti i diritti che ne derivano;
 
-          al suddetto Personale continueranno ad essere applicati il CCNL per il personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi aziendali di Banca Etruria vigenti alla data del passaggio in quanto applicabili, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti, previa intesa fra le Parti, da altri contratti collettivi aziendali applicabili alla BFDV, nonché le altre provvidenze previste per i dipendenti della Capogruppo;
 
-          l’inserimento del suddetto personale nell’organizzazione aziendale della Banca Federico del Vecchio avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione delle risorse, anche per quanto concerne la formazione e con salvaguardia di pari opportunità quanto a sviluppo professionale e di carriera;
 
-          a tal fine, fermo quanto sopra, le parti convengono sin d’ora che, in relazione all’interesse di cogliere opportunità utili per lo sviluppo del proprio Personale, derivanti in particolare dalla maggiore integrazione delle imprese appartenenti al Gruppo Etruria, la Banca Popolare dell’ Etruria e del Lazio e la Banca Federico del Vecchio potranno disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti (compresi quindi anche i lavoratori interessati dal trasferimento in oggetto) presso le società del Gruppo, anche al fine di razionalizzare ed equilibrare nel contempo le forme di sviluppo delle aziende appartenenti allo stesso Gruppo; in alternativa la società distaccataria potrà valutare, tenuto conto della disponibilità espressa dagli interessati, la possibilità di assumerli alle proprie dipendenze;
 
-          resta inteso che i distacchi dei suddetti dipendenti verranno comunque disposti nel rispetto della normativa, anche aziendale, tempo per tempo, vigente in materia di trasferimenti.
 
Le Parti concordano inoltre che, in caso di cessione o di rinuncia da parte della BPEL alla maggioranza del capitale della Banca Federico del Vecchio che comporti l’uscita della BDFV dal Gruppo controllato dalla stessa BPEL, il Personale interessato dall’operazione di trasferimento in oggetto, potrà esercitare il diritto di opzione per essere riassunto direttamente alle dipendenze della BPEL; in tale caso l’inserimento nella BPEL avverrà, secondo la normativa vigente presso la stessa BPEL, con lo stesso inquadramento e la stessa anzianità di servizio a tutti gli effetti (considerando il servizio prestato in precedenza come prestato alle dipendenze della BPEL).
Resta inteso che lo stesso Personale, ove abbia già maturato i benefici rivenienti dalla normativa aziendale vigente in materia di trasferimenti, non potrà essere destinato presso unità produttive situate al di fuori delle province di Firenze e Prato, salvo valutare diverse richieste avanzate dagli stessi dipendenti interessati al momento della riassunzione in BPEL.
Nel caso in cui la BPEL non potesse accogliere tutte le richieste di riassunzione nell’ambito delle province di Firenze e Prato, lo stesso Personale potrà essere destinato sulla piazza di Arezzo o in una piazza del Valdarno.
 
Le Parti interessate (Banca Federico del Vecchio e organizzazioni sindacali, in linea con le previsioni contrattuali vigenti) si incontreranno entro e non oltre 60 giorni dall’avvenuto trasferimento di cui in premessa, al fine di realizzare una tendenziale armonizzazione dei trattamenti collettivi aziendali, rispetto a quelli in essere presso la Capogruppo, tenendo conto delle specificità, anche dimensionali, dell’azienda.
Resta inteso che, qualora la predetta armonizzazione non avvenisse nei tempi previsti, al personale interessato dal presente trasferimento di ramo d’azienda, si applicheranno comunque, tempo per tempo, tutti i trattamenti collettivi aziendali e le provvidenze previsti per il personale dipendente di Banca Etruria.
 
Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo è da intendersi validamente assolta ed esaurita la procedura avviata con la suddetta comunicazione del 16/11/2007.
 
RACCOMANDAZIONE
 
Le Organizzazioni Sindacali raccomandano alla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio di valutare con la massima attenzione le richieste eventualmente avanzate - per motivi personali e/o familiari - da dipendenti residenti in comuni diversi da quello di Firenze, interessati a rimanere alle dipendenze della stessa BPEL.
 
 
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