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ACCORDO PASSAGGIO BPR 14/03/03

VERBALE DI ACCORDO
 
Il giorno 14 marzo 2003, in Arezzo,
tra
la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, anche in nome e per conto della Banca Popolare di Roma
e
le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono
 
premesso che:
 
-         in data 31/1/2003 le parti, nel darsi reciprocamente atto che la procedura di confronto sindacale prevista “a livello della Capogruppo” dall’art.18 del CCNL in relazione ai processi di riorganizzazione e di ristrutturazione definiti nell’ambito del Piano Industriale 2003-2005 era da intendersi validamente assolta ed esaurita, avevano rinviato l’esame delle problematiche attinenti alle conseguenze giuridiche economiche e sociali per il personale della BPEL interessato al trasferimento del ramo d’azienda costituito dal complesso di 5 sportelli BPEL alla Banca Popolare di Roma, alla procedura ex art.47 della Legge 428/90, così come modificato dal D.Lgs. n.18 del 2/2/2001;
 
-         fermo restando quanto sopra, BancaEtruria e le OO.SS. aziendali si erano comunque impegnate ad attivare, per quanto di rispettiva competenza, tutte le procedure necessarie all’adeguamento dello Statuto del Fondo Pensione per il Personale della BPEL, al fine di consentire al personale che passerà alle dipendenze della Banca Popolare di Roma, per effetto del suddetto trasferimento d’azienda, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo stesso;
 
-         con comunicazione scritta datata 19/2/2003 (consegnata alle OO.SS. interessate tra il 21 e 25/2/2003), la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e la Banca Popolare di Roma – con presa d’atto e conferma della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – hanno dato formale e motivato avvio, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, alla procedura di confronto sindacale prevista dal suddetto art.47 della legge 428/90 nonché dall’art.14 del CCNL;
 
-         in data 7 e 14 marzo 2003 si è dato corso tra le parti al previsto e necessario esame congiunto sui temi oggetto della sopracitata informativa del 19/2/2003, con particolare riferimento alle motivazioni dell’operazione ed alle conseguenze giuridiche economiche e sociali della stessa;
 
-         in particolare e’ stato evidenziato alle OO.SS. come, a seguito dell’operazione, la struttura patrimoniale ed operativa della Banca Popolare di Roma verrà rafforzata in modo significativo e con valorizzazione autonoma della stessa Banca, anche a beneficio delle sue potenzialità commerciali;
 
-         le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo è da intendersi validamente assolta ed esaurita la procedura avviata con la suddetta comunicazione del 19/2/2003,
 
si sono raggiunte le seguenti intese:
 
-        il rapporto di lavoro del personale in organico presso le Agenzie n.1, 3, 4, 9 e 10 di Roma, proseguirà con la Banca Popolare di Roma, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, con conservazione di tutti i diritti, anche individuali, che ne derivano;
 
-        al suddetto personale continueranno ad essere applicati il CCNL per il personale delle Aziende di Credito e Finanziarie e, ai sensi dell’art.2112 cod. civ., i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi aziendali della BPEL vigenti alla data del passaggio, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi aziendali applicabili dalla Banca Popolare di Roma.
 
In particolare, le Parti concordano quanto segue:
 
a)      ai fini dell’erogazione del Premio di Anzianità, sarà comunque considerato utile anche il servizio prestato alle dipendenze della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio;
 
b)      il Personale che passera’ alle dipendenze della Banca Popolare di Roma conserverà tutte le spettanze maturate alla data del passaggio, a titolo di ferie, ex festività, banca ore e permessi di cui all’art. 85 del ccnl 11/7/99;
 
c)      i piccoli prestiti ed i mutui contratti dal Personale interessato con la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, ai sensi della Regolamentazione dei Finanziamenti al Personale, mantengono sino all’estinzione le originarie condizioni;
 
d)      l’inserimento del personale ceduto nell’organizzazione aziendale della Banca Popolare di Roma avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione delle risorse, con adeguata formazione e con salvaguardia di pari opportunità quanto a sviluppo professionale e di carriera;
 
e)      per il Personale che passerà alle dipendenze della Banca Popolare di Roma, in tema di trasferimenti, in sostituzione di quanto previsto dall’art.12 dell’Accordo 13 marzo 2003 sottoscritto dalla Banca Popolare di Roma e dalle OO.SS., verrà riconosciuta la normativa aziendale BPEL vigente in materia, che continuerà quindi a trovare applicazione;
 
-         qualora nei 60 mesi successivi al previsto trasferimento del ramo di azienda costituito da un complesso di 5 sportelli BPEL localizzati sulla piazza di Roma, la Banca Popolare di Roma procedesse a riduzioni collettive di personale, la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio si impegna, nei confronti del personale che passerà alle dipendenze della Banca Popolare di Roma per effetto del suddetto trasferimento, a ricercare, nell’ambito del Gruppo Etruria, possibili soluzioni per salvaguardare l’occupazione del personale interessato, che non avesse maturato i requisisti pensionistici, né quelli per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà o che non sia comunque destinatario di altre eventuali misure di sostegno del reddito.
 
Arezzo, 14 marzo 2003 
                              
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