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BPEL - Statuto Nuovo Fondo Pensione 15/03/01

 
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 marzo 2001, in Arezzo, tra la BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO E LE OO.SS. che si sottoscrivono, si conviene e concorda quanto segue.

Vista la disciplina in tema di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito, per brevita', Decreto Legislativo) e successive modificazioni ed integrazioni, e considerato che per i dipendenti della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio assunti successivamente alla data di entrata in vigore del citato Decreto non sussiste e non opera alcuna forma previdenziale complementare istituita, a livello nazionale o aziendale, in via contrattuale, ai sensi dell’art.3, 1 comma e dell’art.9, 2 comma, del Decreto Legislativo, le Parti intendono addivenire, col presente accordo, alla istituzione, a favore dei dipendenti assunti dopo il 28/4/93, di un trattamento pensionistico complementare al regime di previdenza obbligatoria attraverso l’adesione ad un FONDO PENSIONE APERTO, individuato concordemente dalle Parti, come specificato con separato accordo, e di seguito denominato ”Fondo”.

Tutto cio' visto e premesso, le Parti concordano quanto di seguito specificato:

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ISTITUZIONE E MODALITA’ DI ADESIONE ALLA FORMA PENSIONISTlCA

Con decorrenza dalla data del presente accordo, i dipendenti assunti dall’Azienda successivamente alla data del 28/4/93 avranno facolta' di aderire al Fondo, secondo le modalita’ previste dal relativo Regolamento e dal presente accordo purché assunti con contratto a tempo indeterminato e comunque dopo aver superato il periodo di prova.

L’adesione al Fondo e’ volontaria e dovra' avvenire, conformemente alla normativa vigente, mediante sottoscrizione e consegna all’Azienda dell’apposito modulo di adesione.

Al momento dell’adesione, il dipendente specifichera' su quale linea di investimento intende impiegare le contribuzioni, ferma restando la possibilita' di trasferimento ad altra linea nei termini e con le modalita' previste dal Regolamento del Fondo.
 
L’azienda provvedera' ad inviare al Fondo copia del modulo di adesione e delle comunicazioni riguardanti gli eventuali trasferimenti di linea.

L'obbligo contributivo a carico dell’Azienda e del dipendente decorre in ogni caso dal mese successivo alla data di adesione.

L’Azienda provvedera' inoltre alle operazioni di versamento dei contributi e comunichera' al Fondo le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali e per l’espletamento degli obblighi fiscali da parte del Fondo.

CONTRIBUZIONE

Per ciascun dipendente che abbia aderito al Fondo, le Parti concordano che le percentuali di contribuzione al Fondo stesso sono stabilite nelle seguenti misure:

  • a carico dell’Azienda un contributo pari al 2,50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ;
     
  • a carico del lavoratore, un contributo minimo obbligatorio pari al 0.50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, con facolta' di variazione individuale di tale aliquota secondo le modalita' previste dal Regolamento del Fondo.
Al finanziamento della posizione individuale concorre inoltre l’accantonamento annuale del TFR maturato successivamente all’adesione al Fondo.

Per gli importi contributivi cosi’ individuati l’Azienda e’ delegata ad effettuare le trattenute a carico dei dipendenti provvedendo ai versamenti, congiuntamente con gli importi di propria competenza, unicamente a favore dei lavoratori che aderiranno al Fondo. Nessun importo e’ pertanto dovuto, a qualsiasi titolo, per coloro che non aderiranno al Fondo.

La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro determina conseguentemente e contestualmente per la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio il venire meno di tutte le obbligazioni inerenti al versamento delle contribuzioni stabilite dal presente Accordo.
Le contribuzioni al Fondo non assumono rilevanza ai fini del TFR ne’ a quelli di qualsiasi altro istituto.

Il versamento dei contributi al Fondo, comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, verra' effettuato dalla Banca con cadenza mensile, con esclusione della quota di TFR che sara' versata a dicembre di ogni anno, ovvero nel mese successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di trasferimento ad altro Fondo Pensione, disposto ai sensi dell’art.10, comma 3bis, del Decreto Legislativo, cessera' ogni obbligo contributivo a carico dell’Azienda e la destinazione delle quote del TFR.

Nei confronti dei dipendenti assunti dopo il 28/4/93, in servizio alla data del primo versamento al Fondo e che a tale data abbiano aderito al Fondo stesso, i versamenti derivanti dai suddetti obblighi contributivi verranno determinati con effetto dal 1/1/2001.
 
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Le tipologie di prestazioni, i requisiti, nonché la misura delle stesse sono stabilite dal Regolamento del Fondo che disciplina inoltre le richieste di anticipazione sulle quote di TFR versate al Fondo stesso.

Il Regolamento verra' fornito a tutti i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993, unitamente al modulo di adesione.

Con cadenza almeno triennale, le Parti verificheranno l’andamento delle linee di investimento scelte dai partecipanti.

Qualora si verificassero significativi scostamenti dai benchmark di riferimento, le Parti si incontreranno per una verifica dell’andamento della gestione e l’eventuale individuazione di un nuovo gestore da sottoporre agli iscritti tramite referendum.

Per quanto non espressamente trattato, si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento del Fondo Pensione.
 
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Le parti convengono inoltre, in deroga a quanto stabilito dal 2° comma, punto 2, lettera a), Capitolo IX del CCNL 11/7/99, che nei confronti del personale assunto tra il 28/4/93 e la data del presente accordo, continuera' ad essere erogata, con gli stessi criteri e le stesse modalita previste per il restante personale, la quota del premio di rendimento (determinato in base agli accordi aziendali previgenti) eccedente lo standard di settore e denominata ”ex premio di rendimento”.

Le parti concordano inoltre che ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente alla data del presente accordo verra' riconosciuto annualmente e con riferimento al servizio prestato nell’anno precedente (nello stesso mese di erogazione dell’ ”ex premio di rendimento” sopra citato e sempreche' quest’ultimo venga erogato al personale interessato), un importo pari al 50% della quota del premio di rendimento extra standard spettante al personale in servizio con pari inquadramento.

 
Resta inteso che tale importo, denominato ”assegno ex accordo 15 marzo 2001”, sara' comunque riassorbito in caso di futuri avanzamenti di carriera, compreso gli automatismi economici di cui all’art. 117 e seguenti del C.C.N.L. 19/12/94.

Resta inoltre inteso che lo stesso importo non verra' erogato nel caso in cui il giudizio di sintesi previsto al punto 6 del capitolo III del C.C.N.L. 11/7/99, riferito all’anno di competenza, sia negativo.

La validita' del presente Verbale di Accordo è subordinata all’approvazione degli Organi Amministrativi della Banca.
 
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In relazione a quanto concordato in data odierna, tra la BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO E le OO.SS. che si sottoscrivono, relativamente all’istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti assunti dopo il 28/4/93, effettuate le opportune valutazioni, le Parti convengono nella scelta del fondo pensione aperto ”Arca Previdenza”, istituito da ARCA SGR Spa ed autorizzato a norma di Legge (n. 26 dell’Albo dei Fondi Pensione).

Le Parti concordano inoltre che in occasione del primo versamento al Fondo, l’Azienda versera un contributo straordinario aggiuntivo di £800.000 = in favore di ciascun lavoratore assunto tra il 28/4/93 ed il 31/12/96, e di £300.000 = in favore di ciascun lavoratore assunto tra il 1/1/97 ed il 11/7/99, sempreche' alla data del primo versamento suddetto gli stessi lavoratori siano in servizio ed abbiano aderito al Fondo.

La validita' del presente Verbale di Accordo è subordinata all’approvazione degli Organi Amministrativi della Banca. 

 

Arezzo, 15 marzo 2001

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