BPEL - ACCORDO ESTENSIVO 28/09/07
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 settembre 2007, in Arezzo,
tra la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono, premesso che,
Ø con Accordo Sindacale sottoscritto in data 15 marzo 2001 è stato istituito, a favore dei dipendenti assunti dopo il 28/4/1993, un trattamento pensionistico complementare al regime di previdenza obbligatoria attraverso l’adesione ad un Fondo Pensione Aperto;
Ø e che, con separato accordo sempre del 15/03/2001, effettuate le opportune valutazioni le Parti hanno concordemente individuato quale gestore della suddetta forma pensionistica il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza;
Ø considerato inoltre che lo stesso Accordo sopra citato stabiliva che con cadenza almeno triennale le Parti avrebbero verificato l’andamento delle linee di investimento scelte dai partecipanti e che qualora si fossero verificati scostamenti dai benchmark di riferimento le stesse Parti si sarebbero incontrate per una verifica dell’andamento della gestione e l’eventuale individuazione di un nuovo gestore;
Ø preso atto dell’andamento fatto registrare dalle linee di investimento del Fondo Arca Previdenza con particolare riferimento agli anni 2005 e 2006;
Ø al fine di fornire ai destinatari del suddetto accordo del 15/03/2001 la possibilità di realizzare adesioni anche a Fondi Pensione diversi da Arca Previdenza;
si conviene e concorda, quanto segue,
1. le premesse e l’accordo citato come appreso modificato ed integrato, formano parte integrante del presente accordo;
2. con decorrenza dalla data di efficacia del presente accordo il trattamento pensionistico complementare al regime di previdenza obbligatorio viene assicurato, ai dipendenti destinatari del suddetto accordo del 15/03/2001, attraverso l’adesione ad uno dei seguenti Fondi Pensione:
-Fondo Pensione “Arca Previdenza”
-Fondo Pensione BAP: “BapPensione 2007” o “Ouverture 2007” (da 01/04/2013 sostituito con formula "BAP Crescendo Previdente")
-Fondo Pensione “Previbank”
-Fondo Pensione Etico “Pensplan Plurifonds-Comparto Aequitas”
3. conseguentemente a quanto sopra la denominazione di “Fondo” di cui all’accordo 15/03/2001, deve intendersi riferita ad uno dei suddetti Fondi Pensione, tenuto conto della scelta effettuata a livello individuale da ciascun lavoratore destinatario del presente accordo;
4. resta inteso che decorsi due anni dalla data di adesione ciascun lavoratore ha la facoltà di trasferire ad altra forma pensionistica la propria posizione individuale maturata presso uno dei suddetti Fondi Pensione. In tale caso il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e non ha invece diritto al versamento del contributo a carico dell’Azienda, come fissato dal suddetto accordo del 15/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Fondo prescelto sia diverso da quelli indicati nel presente accordo.
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L’efficacia del presente accordo è subordinata alla definizione di idonea convenzione specifica con i suddetti Fondi.
BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO LE OO.SS