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STATUTO FONDO PENSIONE 04/01/02

FONDO PENSIONE


Il giorno 4 gennaio 2002, in Arezzo, tra Etruria Informatica Srl e le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono si conviene e concorda quanto segue:

Vista la disciplina in tema di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito, per brevità, Decreto Legislativo) e successive modificazioni ed integrazioni, e considerato che per i dipendenti di Etruria Informatica (escluso quelli provenienti dalla B.P.E.L. cui per effetto di accordi specifici si applica un diverso trattamento economico e normativo) non sussiste e non opera alcuna forma previdenziale complementare istituita, a livello nazionale o aziendale, in via contrattuale, ai sensi dell'art.3, 1 comma e dell'art.9, 2 comma, del Decreto Legislativo, le Parti intendono addivenire, col presente accordo, alla istituzione, a favore dei dipendenti di Etruria Informatica suddetti e di quelli assunti successivamente alla data del presente accordo, di un trattamento pensionistico complementare al regime di previdenza obbligatoria attraverso l'adesione ad un FONDO PENSIONE APERTO, individuato concordemente dalle Parti, come specificato con separato accordo, e di seguito denominato "Fondo".

Tutto ciò visto e premesso, le Parti concordano quanto di seguito specificato:

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
 

ISTITUZIONE E MODALITA' DI ADESIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA

Art.1) Con decorrenza dalla data odierna, i dipendenti destinatari del presente accordo avranno facoltà di aderire al Fondo, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento e dal presente accordo, purché assunti con contratto a tempo indeterminato e comunque dopo aver superato il periodo di prova.
Art.2) L'adesione al Fondo e' volontaria e dovrà avvenire, conformemente alla normativa vigente, mediante sottoscrizione e consegna all'Azienda dell'apposito modulo di adesione.

Art.3) Al momento dell'adesione, il dipendente specificherà su quale linea di investimento intende impiegare le contribuzioni, ferma restando la possibilità di trasferimento ad altra linea nei termini e con le modalità previste dal Regolamento del Fondo.

Art.4) L'azienda provvederà ad inviare al Fondo copia del modulo di adesione e delle comunicazioni riguardanti gli eventuali trasferimenti di linea.

Art.5) L'obbligo contributivo a carico dell'Azienda e del dipendente decorre in ogni caso dal mese successivo alla data di adesione.

Art.6) L'Azienda provvederà inoltre alle operazioni di versamento dei contributi e comunicherà al Fondo le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali e per l'espletamento degli obblighi fiscali da parte del Fondo.
 

 CONTRIBUZIONE

Art.7)  Per ciascun dipendente che abbia aderito al Fondo, le Parti concordano che le percentuali di contribuzione al Fondo stesso sono stabilite nelle seguenti misure:

a carico dell'Azienda un contributo pari al 2,50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ;

a carico del lavoratore, un contributo minimo obbligatorio pari al 0.50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, con facoltà di variazione individuale di tale aliquota secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo.

Al finanziamento della posizione individuale concorre inoltre l'accantonamento annuale del TFR maturato successivamente all'adesione al Fondo.

Art.8) Nessun importo è' pertanto dovuto, a qualsiasi titolo, per coloro che non aderiranno al Fondo. 

Art.9) La risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro determina conseguentemente e contestualmente per Etruria Informatica il venire meno di tutte le obbligazioni inerenti al versamento delle contribuzioni stabilite dal presente Accordo.
Art.10) Le contribuzioni al Fondo non assumono rilevanza ai fini del TFR ne' a quelli di qualsiasi altro istituto. 

Art.11) Il versamento dei contributi al Fondo, comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, verrà effettuato dalla Azienda con cadenza mensile, con esclusione della quota di TFR che sarà versata a dicembre di ogni anno, ovvero nel mese successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.12) In caso di trasferimento ad altro Fondo Pensione, disposto ai sensi dell'art.10, comma 3bis, del Decreto Legislativo, cesserà ogni obbligo contributivo a carico dell'Azienda e la destinazione delle quote del TFR.

Art.13) Nei confronti dei dipendenti in servizio alla data del primo versamento al Fondo e che a tale data abbiano aderito al Fondo stesso, i versamenti derivanti dai suddetti obblighi contributivi verranno determinati con effetto dal 1/1/2002, ovvero dalla data di assunzione.
 

* * *

Art.14) Le tipologie di prestazioni, i requisiti, nonché la misura delle stesse sono stabilite dal Regolamento del Fondo che disciplina inoltre le richieste di anticipazione sulle quote di TFR versate al Fondo stesso.

 

Art.15) Il Regolamento verrà fornito a tutti i dipendenti interessati dal presente accordo unitamente al modulo di adesione.

Art.16) Con cadenza almeno triennale, le Parti verificheranno l'andamento delle linee di investimento scelte dai partecipanti.

Qualora si verificassero significativi scostamenti dai benchmark di riferimento, le Parti si incontreranno per una verifica dell'andamento della gestione e l'eventuale individuazione di un nuovo gestore da sottoporre agli iscritti tramite referendum.
 

Art.17) Per quanto non espressamente trattato, si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento del Fondo Pensione.
 

* * *

Le parti convengono inoltre, in deroga a quanto stabilito dall'art.38 del CCNL 11/7/99, che, nei confronti del personale assunto sino alla data del 28 febbraio 2002, continuerà ad essere erogata, con gli stessi criteri e le stesse modalità previste per il restante personale, la quota del premio di rendimento (determinato in base agli accordi aziendali pre vigenti) eccedente lo standard di settore e denominata "ex premio di rendimento".
 

Le parti concordano inoltre che ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente alla data del 28 febbraio 2002 verrà riconosciuto annualmente e con riferimento al servizio prestato nell'anno precedente (nello stesso mese di erogazione dell' "ex premio di rendimento" sopra citato e sempre che quest'ultimo venga erogato al personale interessato), un importo pari al 50% della quota del premio di rendimento extra standard spettante al personale in servizio con pari inquadramento.
 

Resta inteso che tale importo, denominato "assegno ex accordo 4/1/2002", sarà comunque riassorbito in caso di futuri avanzamenti di carriera, compreso gli automatismi economici di cui all’art.97 del C.C.N.L. 11/7/99.
 

Resta inoltre inteso che lo stesso importo non verrà erogato nel caso in cui il giudizio di sintesi previsto dall’art. 57 del CCNL 11/7/99 riferito all’anno di competenza sia negativo.

 

Arezzo, 31 dicembre 2001

 

ETRURIA INFORMATICA                                         LE OO.SS. FIBA CISL e FISAC CGIL

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VERBALE DI ACCORDO

 

In relazione a quanto concordato in data odierna, tra Etruria Informatica e le OO.SS. che si sottoscrivono, relativamente all’istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti per i quali non sussiste e non opera alcuna forma previdenziale complementare, effettuate le opportune valutazioni, le parti convengono nella scelta del Fondo Pensione aperto "Arca Previdenza", istituito da ARCA SGR Spa ed autorizzato a norma di Legge (n.26 dell’Albo dei Fondi Pensione).

 * * *

Le Parti concordano inoltre che, in occasione del primo versamento al Fondo, l'Azienda verserà un contributo straordinario aggiuntivo di £ 700.000 in favore di ciascun lavoratore assunto tra il 3/11/87 ed il 31/7/99 e di £ 300.000 in favore di tutti i lavoratori assunti tra il 1/8/99 e la data del presente accordo, sempreche’ alla data del primo versamento su citato gli stessi lavoratori siano in servizio ed abbiano aderito al Fondo.

 
Arezzo, 4 gennaio 2002


 
ETRURIA INFORMATICA                                         LE OO.SS. FIBA CISL e FISAC CGIL

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