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EI - ACCORDO PREVIBANK 29/10/07

VERBALE DI ACCORDO
PER L’ADESIONE AL FONDO PENSIONE PREVIBANK
 
 
            In relazione a quanto concordato in data odierna, tra Etruria Informatica Srl e le OO.SS. con verbale di Accordo, qui allegato, in materia di previdenza complementare per i dipendenti assunti dalla stessa, le Parti, preso atto dello Statuto e del Regolamento del Fondo Pensione Previbank, specificano quanto segue:
 
Articolo 1 - ISCRITTI
 
Viene iscritto al Fondo PREVIBANK ogni Dipendente assunto a tempo indeterminato (escluso i dipendenti provenienti dalla B.P.E.L. cui per effetto di accordi specifici si applica un diverso trattamento economico e normativo) che abbia superato il periodo di prova, purché abbia manifestato, ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 252/05, la volontà di aderire ed abbia rilasciato all’Azienda una delega irrevocabile per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Accordo.
 
Articolo 2– PRESTAZIONI
 
I contributi versati al Fondo PREVIBANK in favore degli iscritti, con le modalità di cui ai punti seguenti, verranno utilizzati dal Fondo per le forme di previdenza complementare di cui gli iscritti beneficeranno secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. 252/05 nonché dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo stesso; in particolare:
 
a)         una rendita vitalizia di cui al comma 4° dell’ Art. 10 Statuto del Fondo;
 
b)         la liquidazione di un capitale, quale controassicurazione per la prestazione di cui alla precedente lettera a), che sarà:
·         a favore dei soggetti di cui all’Art. 14, comma 3 del D.Lgs 252/05  in caso di premorienza dell'iscritto;
·         a favore del dipendente iscritto, in caso di sopravvenuta invalidità permanente uguale o superiore al 50% di quella totale;
 
entrambe le suddette prestazioni sono determinate in funzione della durata e dell’importo dei contributi corrisposti, con la facoltà di optare, nei limiti di Legge, in parte o in toto, per il corrispondente capitale maturato;
 
c)         per gli iscritti con età iniziale compresa fra i 15 ed i 55 anni,   un capitale aggiuntivo assicurato, in caso di premorienza o invalidità permanente uguale o superiore al 50% di quella totale, che sarà pari, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del sinistro, al prodotto della indennità di base prescelta di Euro 1.000,00 per tutti i dipendenti, per i coefficienti sotto indicati, moltiplicato per il numero di anni mancanti al compimento di 60 anni di età, con il limite massimo di 30 e minimo di 5 per detto numero di anni:
 
età al momento del sinistro         coefficienti per assicurati maschi
 
fino a 35 anni
2,5
da 36 a 40 anni
2,0
da 41 a 45 anni
1,5
Oltre 45 anni
1,0
 
            Le assicurate di sesso femminile godono del capitale assicurato per i maschi aumentato del 50% per età uguali o superiori a 50 anni, e del 75% per età inferiori a 50 anni.
 
            Per età superiori a 60 anni, indipendentemente dal sesso dell’assicurato, è prevista la sola garanzia per il caso di morte, che cesserà al superamento del 65° compleanno.
 
Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono regolate dalle Convenzioni assicurative di gruppo stipulate dal Fondo, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento PREVIBANK.
 
Articolo 3 - SCELTA INDIVIDUALE FRA LE CONVENZIONI PREVIDENZIALI PER L’IMPIEGO DEI CONTRIBUTI
 
Viene data facoltà ad ogni dipendente iscritto, presente e futuro, di scegliere, per l’impiego previdenziale dei contributi futuri versati a suo favore, come stabilito ai successivi punti 4, 5 e 6, al Fondo Pensione PREVIBANK sia dall’Azienda, sia da lui stesso, fra la:
·         Convenzione Multigaranzia,
oppure la
·         Convenzione Multicomparto (UNIT LINKED),
entrambe con la rispettiva collegata Convenzione per la copertura dei rischi di cui alla precedente lettera 2c).
Per esercitare tale facoltà ciascun iscritto dovrà compilare l’apposito modulo, in cui deve specificare, fra l’altro, a quale comparto intende destinare i contributi in caso di scelta della UNIT LINKED.
 
Ogni iscritto potrà successivamente spostarsi da un comparto all’altro (switch) dopo una permanenza di almeno un anno nel comparto di provenienza.
 
Articolo 4 - CONTRIBUZIONI
 
Fermo restando quanto previsto in tema di contribuzione (a carico Azienda e Dipendente) di cui  al Verbale di Accordo del 04 gennaio 2002 e successive modifiche, allegato al presente, e secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Pensione Previbank, l’Azienda verserà al Fondo, con la stessa cadenza mensile, a valere ed in detrazione dalla quota annua dell’accantonamento del TFR la quota di TFR che il dipendente abbia scelto (in forma tacita o esplicita) di destinare al Fondo Pensione.
In proposito resta inteso che il contributo mensile necessario per la copertura dei rischi di cui al precedente Articolo  2, lettera c), attualmente pari a 6,00 Euro per ogni 1000,00 Euro di indennità di base prescelta, dovrà comunque essere corrisposto dall’iscritto anche in periodi di assenza non retribuita, rimane a carico dell’Azienda il compito di richiedere al dipendente in tempo utile l’importo corrispondente e versarlo al Fondo.
 
Articolo 5 – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO
 
L’Azienda trasmetterà al Fondo:
a) i contributi trattenuti a carico di ciascun dipendente assieme ai contributi mensili a carico dell’Azienda ed alla quota mensile di TFR destinata al Fondo, con bonifico con valuta fissa ultimo giorno lavorativo del mese a cui si riferiscono;
b) il dettaglio di tali contributi, per via telematica o su supporto magnetico, secondo le modalità tempo per tempo comunicate dal Fondo. 
 
Articolo 6 – UTILIZZO DEI CONTRIBUTI
 
Il Fondo utilizzerà prioritariamente gli importi, ricevuti, per corrispondere il premio per le prestazioni di cui all’articolo 2c) e tutti gli ulteriori importi disponibili per le prestazioni di cui agli articoli 2a) e 2b).
  
Articolo  7 – RAPPRESENTANZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI
 
L’Azienda nominerà il proprio rappresentante all'Assemblea di PREVIBANK, mentre il personale dipendente eleggerà il proprio rappresentante con le modalità previste in allegato.
Il diritto di intervento all'Assemblea di PREVIBANK sarà fatto constare con le modalità anch'esse previste nell'allegato citato.
 
Articolo 8 – DOMANDA DI ADESIONE - EFFICACIA
 
L’Azienda si impegna a inoltrare domanda di adesione al Fondo pensione PREVIBANK allegando copia del presente Accordo.
L’efficacia del presente Accordo è subordinata all’accettazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione di PREVIBANK e, in caso di esito positivo, avrà durata indeterminata.
Ogni modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire tramite ulteriore Accordo fra le Parti stipulanti.
 
Articolo 9
 
L’Azienda terrà a suo carico:
 
Ø      il costo del servizio riguardante il calcolo, il prelievo e il versamento dei contributi, nonché la predisposizione dei supporti magnetici;
Ø      la consegna ai dipendenti iscritti degli Estratti Conto annuali, delle comunicazioni, del materiale informativo e di quant’altro inviato dal Fondo, anche tramite l’utilizzo di appositi sistemi informatici aziendali;
Ø      la trasmissione dei dati relativi ai dipendenti cessati;
Ø      la verifica dei documenti e requisiti necessari per la richiesta di anticipazioni;
Ø      le spese necessarie per permettere la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti alle Assemblee del Fondo;
Ø      le quote associative previste dall’Art. 7 dello Statuto di PREVIBANK.
 
Inoltre l’Azienda, ai sensi dell’Art. 19 dello Statuto del Fondo, è tenuta a comunicare ai lavoratori dipendenti iscritti l’avviso di convocazione delle Assemblee del Fondo mediante affissione nei locali dell’ente medesimo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
 
Arezzo, 29 ottobre 2007
 
 
ETRURIA INFORMATICA SRL                                                                      LE OO.SS
 
 
 * * *

ALLEGATO ALL’ACCORDO DEL 29 OTTOBRE 2007 PER L’ADESIONE AL FONDO PENSIONE PREVIBANK
 
MODALITA' DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
ISCRITTO MEDIANTE REFERENDUM
 
 
L'elezione del rappresentante dei dipendenti avviene mediante referendum indetto con apposito avviso affisso nei locali dell'Aziend a cura della stessa, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del Fondo. Il predetto avviso potrà contenere l'indicazione dei nominativi degli eventuali dipendenti iscritti che pongano la propria candidatura. 
 
La votazione avverrà in un locale dell'Azienda, nel quale sarà costi­tuito il seggio composto di un presidente e due scrutatori scelti fra il personale su indicazione delle organizzazioni sindacali aziendali 
Inoltre si terrà conto delle votazioni espresse median­te lettera che pervenga, non oltre il quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione, da parte del personale addetto ad uffici periferici.
 
È eletto il dipendente iscritto che riceve il mag­gior numero di voti.   In caso di parità di voti risulta eletto il dipendente con maggiore anzianità di servizio.
 
Entro il settimo giorno successivo a quello di chiusura della vota­zione viene data comunicazione dei risultati della votazione, mediante apposito avviso affisso nei locali dell'Azienda; copia del predetto avviso, firmato dal presidente e dagli scrutatori del seggio eletto­rale, e' consegnata al dipendente eletto, per far constare il suo diritto di partecipazione all'Assemblea del Fondo secondo quanto previsto nel relativo Statuto e Regolamento.
 
 
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