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Statuto Fondo Pensione 01/01/98

TITOLO I (ISTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE)

ART. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 1988 è istituito il Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Popolare dell'Etruria;
dal 1 gennaio 1993, adempiute le disposizioni finali e transitorie di cui agli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto, la denominazione del Fondo viene modificata in "FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO";
dal 1° ottobre 1999 il Fondo è denominato "FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO".
Per brevità di dizione nel presente Statuto verrà usata la terminologia qui sotto indicata:

  • il Fondo pensione per il Personale dipendente della B.P.E.L. viene definito "Fondo";

  • la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio viene anche denominata "B.P.E.L." o "Azienda";
  • gli appartenenti al Personale dipendente dalla B.P.E.L., ovvero già dipendente della B.P.E.L. assunto presso Aziende o Società Controllate e che mantenga l'iscrizione al Fondo nei termini di cui all'art.5, vengono denominati "Partecipanti";
  • gli ex appartenenti al suddetto Personale, o loro aventi causa che fruiscono o potranno usufruire del trattamento di previdenza previsto dal Fondo, vengono detti "Pensionati";
  • nel termine generico di "Iscritti" vengono identificati sia i Partecipanti che i Pensionati.

ART. 2
Il Fondo ha lo scopo di dare:
  • pensioni dirette ai Partecipanti allorché cessino dal servizio, sempreché ne abbiano i requisiti richiesti;
  • pensioni di reversibilità agli aventi diritto in caso di morte del Partecipante o del Pensionato.
     

ART. 3
La sede legale del Fondo è posta in Arezzo presso la Direzione Centrale dell'Azienda.
La durata legale del Fondo è stabilita a tempo indeterminato, fermo restando che il presente Statuto impegna anche i soggetti giuridici che nel futuro dovessero eventualmente succedere alla B.P.E.L. a qualsiasi titolo.
Per l'eventuale scioglimento anticipato del Fondo è necessaria la delibera motivata e approvata all'unanimità da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo, nonché approvata con delibere conformi adottate separatamente sia dall'Assemblea degli Iscritti al Fondo, sia dal Consiglio di Amministrazione della B.P.E.L.

ART. 4
Alle norme del presente Statuto possono essere apportate modifiche esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo, mediante deliberazione motivata adottata dai consiglieri, con le modalità di cui all'art. 18, sentito il parere delle parti stipulanti, di cui all'art. 5, e mediante successiva delibera conforme adottata dall'Assemblea degli Iscritti al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, una volta constatata la validità delle delibere, provvede ad inserire nello Statuto le modifiche statutarie deliberate, adottando all'uopo i necessari provvedimenti e curando di portare il nuovo testo a conoscenza delle parti stipulanti di cui all'art. 5 ed agli Iscritti.
Qualora si dovessero rilevare carenze che pregiudichino l'equilibrio del Fondo e/o le norme del presente Statuto risultassero non adeguate nei confronti delle prestazioni/contribuzioni, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea tutti quei provvedimenti, anche attraverso modifiche statutarie, che si riterranno necessari.
Eventuali variazioni dell'ammontare del contributo dei Partecipanti e dell'Azienda, di cui ai successivi articoli 6 e 7, dovranno avvenire in modo che siano rispettate le precedenti proporzioni.

TITOLO II (PARTECIPAZIONE AL FONDO - CONTRIBUTI)

ART. 5
L'iscrizione al Fondo è obbligatoria, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto, per tutto il Personale Dipendente dell'Azienda ivi compreso il Personale proveniente da incorporazioni, fusioni e concentrazioni, in quanto costituisce parte integrante delle norme contrattuali sottoscritte fra l'Azienda e le OO.SS. dei lavoratori.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:
  • coloro che all'atto dell'assunzione, sia essa diretta o a seguito di incorporazione, fusione e concentrazione, abbiano superato i 45 anni di età ed abbiano formalmente optato, entro 90 giorni dalla data di assunzione, per la rinuncia all'iscrizione al Fondo;
  • coloro che sono assunti con contratto a termine o comunque in via temporanea o per incarichi speciali;
  • coloro che prestano servizio a tempo parziale il cui orario di lavoro sia fissato in misura inferiore al 50% rispetto a quello normale della categoria di appartenenza.
Il Personale che all'atto dell'assunzione, sia essa diretta che a seguito di incorporazione, fusione o concentrazione, abbia un'età superiore a 45 anni, potrà, entro il temine massimo di 90 giorni da tale data, optare per il riscatto, fino ad un massimo di 15 anni, necessario a garantire il raggiungimento della contribuzione minima prevista al 60° anno di età.
Tale riscatto dovrà essere pari al 6% per annualità da riscattare calcolato sulla retribuzione soggetta a contribuzione A.G.O. percepita nel mese in cui è stata esercitata l'opzione e rapportata ad anno ed avverrà mediante versamento al Fondo, secondo i criteri ed i tempi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso, del 100% della contribuzione relativa al periodo che si intende assicurare.
In qualsiasi momento al singolo Iscritto è consentito di riscattare periodi di lavoro effettivamente prestati in Azienda o in Aziende incorporate, fuse, concentrate ovvero in Società controllate dalla B.P.E.L. versando la riserva matematica occorrente, calcolata con gli stessi criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
Resta inteso che i periodi riscattati sommati ai periodi coperti da contribuzione ordinaria non potranno mai superare gli anni di lavoro effettivamente prestato.
L'iscrizione al Fondo potrà essere mantenuta anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro da coloro i quali, a seguito della cessazione vengano assunti, senza soluzione di continuità, presso Aziende o Società controllate dalla B.P.E.L., semprechè sia l'interessato che il nuovo datore di lavoro, ed in subordine a quest'ultimo la B.P.E.L. stessa, si impegnino a versare al Fondo i contributi previsti ai successivi artt. 6 e 7 per l'intera durata del nuovo rapporto di lavoro.
 
ART. 6
I Partecipanti sono tenuti a versare al Fondo un contributo la cui misura è fissata nel 1,75% dell'ammontare della retribuzione soggetta a contribuzione agli effetti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
I contributi dovuti dai Partecipanti sono trattenuti dall'azienda al momento del pagamento delle retribuzioni e contestualmente accreditati al Fondo. Il Fondo provvede a suddividere i contributi in tanti "conti individuali" quanti sono gli Iscritti, attribuendo ad ognuno i rispettivi contributi.
 
ART. 7
L'azienda al momento del versamento dei contributi dei Partecipanti provvederà ad incrementare il Fondo con un contributo pari al 4,25% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni soggette a contribuzione agli effetti della Assicurazione Generale Obbligatoria relative ai soli Partecipanti.
 
ART. 8
La cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, determina a tutti gli effetti la cessazione della partecipazione al Fondo.
Le assenze dal servizio, senza retribuzione, che non comportino la cessazione del rapporto di lavoro, non provocano l'interruzione della partecipazione al Fondo.
In tale caso è in facoltà dell'interessato provvedere al versamento dei contributi, compresi quelli dovuti dall'Azienda.

 
ART. 9
L'Azienda non è solidale con il Fondo per la corresponsione delle prestazioni e non è obbligata ad assumersi eventuali oneri derivanti dall'assoggettamento ai contributi I.N.P.S. di quote di contribuzione al Fondo da parte dei lavoratori.

 
TITOLO III (ORGANI DEL FONDO)

ART. 10
    Gli Organi del Fondo sono:
  • il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio Sindacale;
  • l'Assemblea degli Iscritti.

ART. 11
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da 12 membri dei quali:
  • sei nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, successivamente alle nomine elettive;
  • sei eletti dagli Iscritti al Fondo, con le modalità espresse nel successivo art. 21.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, debbono riunirsi entro 20 giorni dalla elezione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendo il primo tra i membri eletti dagli Iscritti ed il secondo tra quelli nominati dalla Banca.

ART. 12
Il Collegio Sindacale provvede al controllo della gestione del Fondo secondo le disposizioni dello Statuto e della Legge ed è formato da due membri dei quali:
  • uno nominato dal Consiglio di Amministrazione della Azienda, che assume la carica di Presidente del Collegio;
  • uno eletto dagli Iscritti al Fondo, con le modalità espresse nel successivo art. 21.
Con lo stesso criterio vengono designati i Sindaci supplenti.

 
ART. 13
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale durano in carica, con identico termine di decorrenza e scadenza, cinque anni e sono rieleggibili.
Le funzioni di Consigliere e di Sindaco non sono retribuite.
 
ART. 14
Per la scelta dei Consiglieri, di spettanza degli Iscritti, e dei Sindaci si procede alla relativa elezione mediante votazioni separate ma contestuali.

 
ART. 15
Nel caso in cui durante il loro mandato cessino dalle funzioni, per qualsiasi causa, Consiglieri di Amministrazione o Sindaci, si procede nel seguente modo:
  • nomina del sostituto da parte del Consiglio di Amministrazione della B.P.E.L. se trattasi di un suo rappresentante;
  • nel caso sia da reintegrare un consigliere eletto dagli Iscritti, subentrerà nella carica il primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto;
  • se trattasi di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente.
Per completamento degli organi, riguardo a cariche elettive, si provvede a votazioni parziali con le stesse modalità previste all'art. 21, qualora non vi sia alcun candidato che abbia riportato voti sufficienti nelle elezioni generali per il Consiglio di Amministrazione e/o non vi sia più disponibilità di sindaci supplenti.
Chi subentra negli organi dura in carica per il tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro sostituito.

ART. 16
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
La convocazione è fatta mediante invito Personale trasmesso almeno sette giorni prima della seduta a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma. Il Consiglio sarà ugualmente convocato qualora lo richiedano almeno tre membri oppure il Collegio Sindacale; la convocazione dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare anche i sindaci effettivi. Il Consiglio potrà far partecipare, inoltre, alle proprie riunioni, un dipendente dell'Azienda incaricato, dal Consiglio stesso, dell'amministrazione del Fondo, il quale eserciterà anche le funzioni di Segretario.

ART. 17
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri ai fini della buona gestione del Fondo nell'ambito delle norme di legge e del presente Statuto.
In particolare provvede:
  1. all'impiego delle disponibilità ed alle eventuali trasformazioni degli impieghi;
  2. alla designazione delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e tutti gli atti del Fondo, stabilendone competenze e limitazioni;
  3. alla predisposizione e all'approvazione della situazione contabile;
  4. alla predisposizione e all'approvazione del bilancio tecnico del Fondo;
  5. alla compilazione ed alla approvazione annuale degli stati dimostrativi del Fondo;
  6. alla scelta di un competente professionista che provveda alla compilazione dei bilanci tecnici ed all'esame complessivo della situazione del Fondo;
  7. alla formulazione di proposte per eventuali modifiche alle norme del presente Statuto; h) alla determinazione delle modalità che debbono essere seguite nelle votazioni a norma degli artt. 20 e 21;
  8. alla formulazione di proposte per l'eventuale scioglimento del Fondo;
  9. a dare tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Statuto.
ART. 18
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le conseguenti votazioni sono valide qualora vi partecipino almeno 9 membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Per l'adozione di delibere di cui alla lettera g) e l) del precedente art. 17 è sempre necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 9 membri del Consiglio.
Per l'adozione di delibere di cui alla lettera i) del precedente art.17 occorre la totale presenza e l'unanime votazione favorevole dei Membri del Consiglio.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono trascritte, a cura del segretario, in apposito libro dei verbali e sono sottoscritte dal segretario e da colui che abbia svolto le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale il verbale si riferisce.
Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la rappresentanza legale del Fondo.
 

ART. 19
L'Azienda, su indicazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, mette a disposizione il personale e le strutture occorrenti per il funzionamento del Fondo stesso ed assume a proprio carico le spese generali relative all'ordinaria amministrazione del Fondo.
 

ART. 20
L'Assemblea Generale è indetta, mediante convocazione o referendum per corrispondenza, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo oppure su richiesta del 20% degli Iscritti, dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
All'Assemblea Generale hanno diritto di intervenire i Partecipanti ed i Pensionati titolari di pensione diretta.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere affisso almeno quindici giorni prima della data stabilita, presso tutte le Dipendenze dell'Azienda e delle Aziende o Società Controllate ove prestano servizio Partecipanti al Fondo, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e del luogo ove si terrà l'Assemblea.
Per le delibere riguardanti modifiche statutarie, per l'eventuale scioglimento del Fondo e per la destinazione delle disponibilità residue, la convocazione dell'Assemblea avviene mediante diramazione di apposita comunicazione agli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Generale è validamente costituita qualora vi partecipino almeno il 50% +1 degli aventi diritto.
L'Assemblea delibera in merito:

  1. all'approvazione della situazione contabile e del Bilancio Tecnico del Fondo di cui all'art. 26;
  2. alle eventuali modifiche dello Statuto;
  3. all'eventuale scioglimento del Fondo ed alla destinazione delle eventuali disponibilità residue.
L'Assemblea si pronuncia mediante votazione segreta; sono ammesse tre deleghe per ogni avente diritto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi. Per le modifiche di Statuto è necessario il voto favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto. Qualora si deliberi sullo scioglimento del Fondo e la destinazione delle disponibilità residue, dopo aver assolto gli obblighi di legge e di Statuto, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
Le delibere dell'Assemblea possono essere assunte anche mediante referendum indetto per corrispondenza dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Le delibere dell'Assemblea regolarmente approvate ai sensi del presente Statuto obbligano tutti gli appartenenti al Fondo.

 
ART. 21
L'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci la cui nomina non spetta all'Azienda si svolge secondo le norme seguenti:
  1. il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, dirama ai Partecipanti, non oltre il quarantesimo giorno anteriore alla scadenza del quinquennio e dietro delibera del Consiglio stesso, un avviso da affiggersi in tutte le Dipendenze dell'Azienda e delle Aziende o Società Controllate ove prestano servizio Partecipanti al Fondo, fissando la data della votazione che dovrà precedere di quindici giorni detta scadenza. I suddetti termini possono essere ridotti, non oltre la metà, nel caso in cui la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci si renda necessaria prima della scadenza del quinquennio;
  2. presso la Direzione Generale e le singole dipendenze dell'Azienda viene costituito, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Fondo, un seggio elettorale composto da tre membri se i Partecipanti locali sono meno di 100, oppure da cinque membri se i Partecipanti locali sono 100 o più. Le modalità per la costituzione dei seggi, nonché per lo svolgimento delle votazioni presso le dipendenze verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Dei seggi elettorali deve far parte almeno un rappresentante dell'Azienda. Presso la Direzione Generale viene inoltre costituito un seggio elettorale centrale formato da cinque membri e così composto:
    - 1 rappresentante dell'Azienda;
    - 1 Sindaco;
    - 3 rappresentanti degli Iscritti;
    questi ultimi quattro designati dal Consiglio di Amministrazione.
    I componenti ciascun seggio designano tra loro un Presidente.
  3. il voto è segreto e si esprime mediante scheda in cui non possono essere indicati nomi in numero superiore a quanti sono eleggibili ovvero in numero di uno per l'elezione del Sindaco effettivo, e in numero di uno per l'elezione del Sindaco supplente. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto mediante delega. I Partecipanti dipendenti di Aziende o Società controllate potranno esercitare il proprio diritto di voto presso qualsiasi seggio elettorale a patto che tale intenzione sia preventivamente comunicata al Seggio elettorale centrale da parte dei membri del seggio elettorale periferico interessato e segnalato nel verbale di votazione;
  4. a votazione chiusa ciascun seggio elettorale provvede allo spoglio delle schede votate immediatamente e redige apposito verbale, con l'indicazione degli aventi diritto, dei votanti e del risultato della votazione, che viene trasmesso, per raccomandata espresso al seggio elettorale centrale, contestualmente alle schede in plico sigillato e siglato dagli scrutatori. Il seggio elettorale centrale provvede allo spoglio riassuntivo e proclama gli eletti; in casi di parità di voti viene proclamato eletto colui che vanta una maggiore anzianità di partecipazione attiva al Fondo. Il seggio elettorale centrale rimette poi la documentazione all'Amministrazione del Fondo che conserva i plichi sigillati contenenti le schede per almeno novanta giorni dallo spoglio riassuntivo. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati, mediante raccomandata espresso, al seggio elettorale centrale entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.
TITOLO IV (AMMINISTRAZIONE DEI MEZZI DEL FONDO)

ART. 22
I mezzi del Fondo sono costituiti da:
  1. i contributi dell'Azienda, delle Aziende incorporate, fuse, concentrate e delle Aziende controllate;
  2. i contributi dei Partecipanti;
  3. i redditi rivenienti dall'impiego delle disponibilità;
  4. le eventuali erogazioni liberali o proventi di qualsiasi specie.

ART. 23
L'impiego delle disponibilità del Fondo sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto sia del mantenimento del valore nel tempo sia dell'adeguatezza del reddito.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di effettuare investimenti, ovvero di variare quelli esistenti, nei modi che riterrà più opportuni di volta in volta, ma con, l'obbligo di impiego e di reimpiego esclusivamente in:
    a) - titoli di debito:
      1) titoli emessi da Stati o da organismi internazionali;
      2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;
      3) i certificati di deposito;
      4) i certificati di investimento;
      5) le cambiali finanziarie;
      6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedano a scadenza la restituzione del capitale;

    b) - titoli di capitale:
      1) le azioni;
      2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
      3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;

    c) - contratti derivati:
      1) i contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;
      2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute ed indici;
      3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;

    d) - parti di O.i.v.c.m.: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611 C.E.E.;
    e) - fondi chiusi: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;
    f) - liquidità: titoli a breve del mercato monetario compresi i depositi fruttiferi. I titoli del fondo vengono custoditi gratuitamente dall'Azienda.

ART. 24
I mezzi a disposizione del Fondo vengono assegnati secondo i seguenti criteri:
    a) al conto generale:
      - i contributi dell'Azienda, delle Aziende incorporate, fuse o concentrate e delle Aziende Controllate (lett. a, art. 22), ivi compresi quelli ordinari e quelli straordinari eventualmente versati per favorire le opzioni di riscatto esercitabili di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 5;
      - i redditi derivanti dall'impiego delle disponibilità (lett. c, art. 22);
      - l'importo del conto individuale di ciascun Partecipante al momento del pensionamento sia diretto che indiretto;
      - ogni eventuale erogazione o provento (lett. d, art. 22);
    b) al conto individuale di ciascun Partecipante:
    - i contributi trattenuti sulla relativa retribuzione;
    - le somme direttamente versate dai Partecipanti per esercitare le opzioni di riscatto di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 5 per le quote di loro competenza.

     
ART. 25
Le disponibilità del Fondo non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli indicati all'art. 2.
In particolare, non possono essere concesse anticipazioni o prestiti sotto qualsiasi forma.

ART. 26
Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dello stato dimostrativo della situazione del Fondo, tenendo conto dei mezzi a disposizione e degli oneri provenienti dagli obblighi statutari e avendo cura di evidenziare l'equilibrio del Fondo per i successivi cinque anni.
Lo stato dimostrativo del Fondo, corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà inviato agli Iscritti.
Ogni cinque anni, con l'ausilio di un attuario, sarà compilato, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, il bilancio tecnico al fine di verificare la corrispondenza della previsione delle entrate e delle uscite indicate al momento della costituzione del Fondo in rapporto alla reale consistenza delle disponibilità e dell'equilibrio da perseguire.
Tale adempimento diviene obbligatoriamente annuale quando il tasso di rendimento reale, degli investimenti del Fondo, sarà inferiore al tasso previsto nel bilancio tecnico, per la determinazione dell'equilibrio generale, (cosiddetto D tasso).

TITOLO V (PRESTAZIONI DEL FONDO)

ART. 27
Le prestazioni del Fondo consistono nei trattamenti indicati negli articoli che seguono e vengono erogate secondo le condizioni ed i requisiti indicati nei seguenti articoli a condizione che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 28
La pensione diretta spetta:
    a) al partecipante che abbia maturato i requisiti per avere il diritto alla pensione di vecchiaia purché risultino almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e siano stati versati i relativi contributi; nel caso in cui il partecipante non abbia compiuto il 60-esimo anno di età e opti per la pensione immediata avrà una riduzione delle prestazioni secondo i coefficienti indicati nella allegata tabella 1;
    b) al partecipante che cessi dal servizio prima dei termini indicati alla lettera a) e che abbia maturato almeno 35 anni di partecipazione al Fondo versando i relativi contributi; in questo caso alla pensione viene applicata una riduzione delle prestazioni secondo i coefficienti indicati nella allegata tabella 1; qualora il partecipante opti per la fruizione della pensione al compimento del 60-esimo anno di età dovrà darne comunicazione al Fondo al momento della cessazione dal servizio ed in tal caso fruirà della pensione intera;
    c) al partecipante che cessi dal servizio prima dei limiti di età indicati alla lettera a) e che abbia maturato almeno 15 anni e meno di 35 anni di anzianità contributiva; in questo caso la corresponsione della pensione è differita al compimento del 60-esimo anno di età, salvo che non si verifichi, entro 5 anni dall'interruzione del rapporto di lavoro, la condizione di invalidità;
    d) al partecipante che abbia un'anzianità di servizio di almeno 15 anni ed abbia versato i relativi contributi al Fondo e che abbia i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; in questo caso la pensione matura all'atto della cessazione del servizio e sarà ridotta secondo i coefficienti indicati nella allegata tabella 1, salvo che non opti per la fruizione della pensione al compimento del 60-esimo anno di età nel qual caso fruirà della pensione intera. Per avere diritto alla pensione immediata, il partecipante dovrà inoltrare richiesta scritta entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
    e) al partecipante che, a qualunque età, cessi dal servizio in condizioni di invalidità, riconosciuta dall'Assicurazione Generale Obbligatoria con relativa pensione di inabilità o assegno di invalidità, purché abbia maturato 5 anni di servizio versando i relativi contributi al Fondo. Qualora l'invalidità sia riconosciuta per causa di servizio, il periodo di partecipazione al Fondo e di versamento dei contributi è ridotto ad un anno.
Il diritto alla pensione di invalidità cessa quando analogo diritto venga revocato per la pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. La sopracitata tabella allegato 1 forma parte integrante del presente Statuto, a tutti gli effetti, la stessa tabella regola anche le prestazioni di coloro che superassero i 35 anni di contribuzione e i 60 anni di età.

ART. 29
Il Fondo corrisponde una pensione di reversibilità:
    a) in caso di morte del pensionato;
    b) in caso di morte del partecipante, sempre che sussistano i requisiti di partecipazione e di contribuzione previsti alla lettera e) dell'art. 28;
    c) in caso di morte di un ex partecipante che si trovi nelle condizioni previste alla lettera c) dell'art. 28;
    d) in caso di morte di un ex partecipante che si trovi nelle condizioni previste alla lettera d) dell'art. 28, qualora abbia optato per la prestazione integrativa al compimento dell'età utile per avere il diritto alla pensione di vecchiaia.
La pensione di reversibilità viene erogata ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a fruire di analoga pensione da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

ART. 30
All'iscritto spetta una pensione annua complessiva pari a tanti trentacinquesimi quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di trentacinque anni, del 20% della media delle retribuzioni percepite durante l'iscrizione al Fondo, dopo aver effettuato la rivalutazione di quelle percepite precedentemente all'anno di pensionamento, secondo l'indice ufficiale (generale, nazionale) ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le voci retributive utili per il calcolo della pensione sono le stesse soggette a contribuzione di cui all'art. 6.
Le frazioni d'anno si calcolano in dodicesimi, mentre le frazioni di mese non vengono prese in considerazione.
L'ammontare annuo della pensione viene corrisposto in tredici mensilità.

ART. 31
La pensione di invalidità, di cui alla lettera e) dell'art. 28, non potrà essere inferiore ad un importo derivante da una prestazione calcolata secondo i criteri dell'art. 30 e considerata con l'anzianità convenzionale di 15 anni, di cui per gli anni non lavorati calcolata sulla base della retribuzione dovuta al partecipante al momento della cessazione dal servizio.

ART. 32
Le pensioni di reversibilità, previste dall'art. 29, in caso di morte dei Partecipanti od ex Partecipanti, vengono corrisposte nelle seguenti quote percentuali della pensione già fruita dal pensionato oppure, in caso di morte del partecipante o di ex partecipante, della pensione che sarebbe loro spettata nell'ipotesi di pensionamento per invalidità:
    a) 60% al coniuge;
    b) 20% a ciascun figlio se coesiste la pensione al coniuge;
    c) 40% a ciascun figlio in mancanza del coniuge;
    d) 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.
L'importo corrisposto in base alle lettere a), b) e c) non può essere comunque inferiore al 60% della quota spettante all'iscritto. Di contro, l'importo complessivo delle varie quote di reversibilità non può mai essere superiore al 100% della pensione stessa.

ART. 33
Alle pensioni saranno apportate annualmente i seguenti miglioramenti:
    a) il 20% dell'importo complessivo determinato dal valore dei punti di scala mobile, maturati per il Personale in servizio nell'anno solare precedente, o sue forme sostitutive;
    b) il 20% della media ponderata degli incrementi retribuitivi, determinatisi nell'anno precedente per il Personale in servizio nelle sue diverse categorie di appartenenza, a seguito di rinnovi contrattuali di tutto il Personale, essendo i pesi di ponderazione pari al rapporto fra il numero dei Partecipanti di ciascuna categoria ed il numero complessivo dei Partecipanti stessi.
L'importo dell'incremento sarà ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali nell'anno precedente non sia stata corrisposta la pensione.

ART. 34
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno il diritto stesso.
Le pensioni del Fondo vengono pagate in rate bimestrali anticipate entro il quindicesimo giorno dei mesi pari.
Entro il 15 dicembre viene pagata la tredicesima mensilità che è pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di corresponsione della pensione. In caso di cessazione del diritto alla pensione non si procede al recupero dell'eventuale ultima rata bimestrale corrisposta.
Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire criteri e modalità per la verifica della permanenza o meno del diritto alle prestazioni del Fondo. Le prestazioni del Fondo sono pagate al netto di tutte le imposte e tasse.

ART. 35
Al partecipante che cessi dal servizio senza diritto alla pensione del Fondo (anzianità contributiva inferiore a 15 anni) viene liquidato l'importo iscritto a suo nome nel conto individuale di cui alla lettera b) dell'art. 24, maggiorato del tasso ufficiale di sconto capitalizzato a interesse semplice.

ART. 36
Le pensioni hanno carattere strettamente alimentare e pertanto, osservate le norme di legge in proposito, non possono essere né cedute, né alienate e né vincolate per alcun motivo.

ART. 37
Nessuna operazione di credito può essere fatta ai Partecipanti ed ai Pensionati ed, in particolare, non può essere fatta alcuna anticipazione o sovvenzione sotto qualsiasi forma.
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