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REGOLAMENTO IN BPEL

REGOLAMENTO (L.626/94)


Per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo del 12.3.1997 e 11.4.1997, sottoposto alla verifica di congruità aziendale.

 

Art.1

Sono elettori , in base agli accordi su citati ed in attuazione del Decreto legislativo n. 626 del 19.9.1994 e sue modificazioni, tutti i dipendenti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio che risultano in servizio alla data della consultazione, sulla base dell'elenco fornito dall'Azienda.

 

Art.2

Presso la Sede Centrale è costituito, ad iniziativa delle OO.SS. il "Comitato Elettorale Centrale". Tale Comitato fungerà anche da seggio elettorale e sarà costituito da un membro, individuato dalla organizzazione sindacale di appartenenza, per ogni sigla firmataria degli accordi di cui sopra che ne faccia richiesta. Il Comitato riceve dall'Azienda l'elenco di coloro che hanno diritto al voto e predispone lo schema informativo alla "distribuzione territoriale per ambiti", con le specifiche di appartenenza delle singole dipendenze ai relativi ambiti. Lo stesso Comitato provvederà, con il necessario anticipo, alla predisposizione e all'invio di tutto il materiale occorrente per la votazioni, nei diversi ambiti territoriali e ad apporre la sigla di almeno due dei suoi componenti in ciascuna scheda.

 

Art.3

Sono inoltre istituiti in ogni dipendenza "Seggi elettorali" composti da almeno due componenti, individuati tra il personale della dipendenza interessata, che potranno essere indicati dalle OO.SS. che hanno presentato candidati nell'ambito territoriale interessato. I seggi elettorali oltre a verificare, al momento della ricezione, le apposite schede per le votazioni provvederanno a quanto segue:
1) alla verifica del corretto ricevimento dei plichi contenenti le schede di voto;
2) allo scrutinio delle schede, a ricevimento ultimato delle stesse, ed a tutte le operazioni connesse (verifiche,verbalizzazioni,ecc.);
3) a garantire la tempestiva comunicazione dei risultati della consultazione al Comitato centrale, oltre che l'invio al medesimo della busta contenente le schede votate.

 

Art.4

Le elezioni si svolgeranno nella giornata prestabilita. Non è ammesso il voto per delega.

 

Art.5
(così come modificato in data 24/11/08)


Gli ambiti in cui si articola la distribuzione territoriale dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sono definiti come di seguito indicato:
- AMBITO TERRITORIALE NORD:  n. 4 rappresentanti - comprensivo delle regioni del Nord Italia, sia quelle attuali che quelle future, e nel quale saranno comprese le regioni Toscana ed Umbria;
- AMBITO TERRITORIALE CENTRO E SUD - n. 1 rappresentante - comprensivo delle regioni del Centro Italia e del Sud, sia quelle attuali che quelle future, ad esclusione di Toscana e Umbria.  

 

Art.6

I nominativi dei candidati dei rispettivi ambiti dovranno riguardare personale in servizio alla data della consultazione e dovranno, di norma, essere prescelti fra coloro che rivestono a quel momento la carica di dirigente sindacale. L'eventuale cessazione dal servizio di un Rappresentante risultato eletto costituirà causa di naturale decadenza dall'incarico. Le candidature dovranno pervenire, di norma, almeno 15 giorni prima delle votazioni al Comitato Elettorale Centrale ed essere affisse negli albi aziendali di ogni dipendenza del rispettivo ambito territoriale almeno 5 giorni prima delle elezioni stesse. I membri del Comitato Elettorale Centrale e dei Seggi elettorali non sono eleggibili. I membri del Comitato Elettorale Centrale dovranno avere, messi a disposizione dalla Banca, idonei locali per svolgere i compiti di loro pertinenza.

 

Art.7

Le elezioni saranno valide indipendentemente dalla percentuale dei votanti.

 

Art.8

Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:
La votazione avverrà a scrutinio segreto e secondo le modalità stabilite al comma cinque dell'art.4 dell'accordo 12.3.1997,in calce riportato.

 

Art.9

Ogni seggio elettorale provvede al relativo scrutinio redigendo apposito verbale dal quale risultano i voti riportati. Risultano eletti i candidati che abbiano avuto il maggior numero di preferenze relativamente all'ambito di appartenenza. I risultati dovranno essere immediatamente comunicati al "Comitato Elettorale Centrale" cui si invierà anche la copia del verbale. Le schede scrutinate dovranno essere inviate presso il "Comitato Elettorale Centrale" che le conserverà almeno 3 mesi. Eventuali reclami avversi alla proclamazione degli eletti, da presentare entro cinque giorni dall'affissione dei risultati agli albi di ogni luogo di lavoro, saranno esaminati entro cinque giorni dal Comitato Centrale che comunicherà le proprie conclusioni ai presentatori non oltre il secondo giorno lavorativo successivo.

 

Art.10

I RLS durano in carica quattro anni.

 

Art.11

Nel caso in cui, durante il quadriennio il RLS venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, occorre procedere a nuova elezione del RLS decaduto o dimissionario, che rimarrà in carica fino al termine del quadriennio in questione.

 

Art.12

Le elezioni successive alla prima dovranno essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del quadriennio.

 

Art.13

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell'accordo del 12.3.1997 e del 11.4.97.

Arezzo, 7 gennaio 2000

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