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REGOLAMENTO IN ETRURIA INFORMATICA

REGOLAMENTO (L.626/94)


Per l'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza presso Etruria Informatica sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo del 12.3.1997 , sottoposto alla verifica di congruità aziendale.

 

Art.1

Sono elettori , in base agli accordi su citati ed in attuazione del Decreto legislativo n. 626 del 19.9.1994 e sue modificazioni, tutti i dipendenti di Etruria Informatica che risultano in servizio alla data della consultazione, sulla base dell'elenco fornito dall'Azienda.

 

Art.2

E' costituito, ad iniziativa delle OO.SS. il "Comitato Elettorale". Tale Comitato fungerà anche da seggio elettorale e sarà costituito da un membro, individuato dalla organizzazione sindacale di appartenenza, per ogni sigla firmataria degli accordi di cui sopra che sia rappresentata in Azienda e che ne faccia apposita richiesta. Il Comitato riceverà dall'Azienda l'elenco di coloro che hanno diritto al voto e provvederà con il necessario anticipo, alla predisposizione di tutto il materiale occorrente per la votazione apponendo su ciascuna scheda la sigla di almeno uno dei suoi componenti.

 

Art.3

In Etruria Informatica potrà essere eletto n. 1 Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Le elezioni si svolgeranno nella giornata prestabilita dal Comitato Elettorale. Non è ammesso il voto per delega. Le elezioni saranno valide indipendentemente dal numero dei votanti. La votazione avverrà a scrutinio segreto e secondo le modalità stabilite al comma cinque dell'art.4 dell'accordo 12.3.1997.

 

Art.4

I nominativi dei candidati dovranno riguardare personale in servizio alla data della consultazione e dovranno, di norma, essere prescelti fra coloro che rivestono a quel momento la carica di dirigente sindacale. Le candidature dovranno pervenire al Comitato Elettorale entro 15 giorni dall'indizione delle votazioni ed essere affisse nell'albo aziendale almeno 5 giorni prima delle elezioni stesse. I membri del Comitato Elettorale non sono eleggibili e dovranno avere, messi a disposizione dall' Azienda, idoneo locale per svolgere i compiti di loro pertinenza. L'eventuale cessazione dal servizio di un RLS costituirà causa di naturale decadenza dall'incarico.

 

Art.5

Il seggio elettorale provvede al relativo scrutinio redigendo apposito verbale dal quale risultano i voti riportati. Risulta eletto il candidato che abbia avuto il maggior numero di preferenze. Le schede scrutinate saranno conservate almeno 3 mesi. Eventuali reclami avversi alla proclamazione dell'eletto dovranno essere presentati entro cinque giorni dall'affissione dei risultati all'albo aziendale, e il seggio elettorale li esaminerà entro cinque giorni comunicando le proprie conclusioni ai presentatori non oltre il secondo giorno lavorativo successivo.

 

Art.6

Il Rappresentante per la sicurezza dura in carica quattro anni. Nel caso in cui,durante il quadriennio il RLS venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, occorre procedere a nuova elezione del RLS decaduto o dimissionario, che rimarrà in carica fino al termine del quadriennio in questione.

 

Art.7

Le elezioni successive alla prima dovranno essere indette almeno 60 giorni prima della scadenza del quadriennio.

 

Art.8

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell'accordo del 12.3.1997.

Arezzo, 8 giugno 2000


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