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ASPETTATIVA

ASPETTATIVA

Per chiarezza riportiamo quanto attualmente disposto in merito dall’art. 60 del CCNL 19/12/19.
 
"3. L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari, personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell’art. 73 del presente contratto, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi".
“4. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa tra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate”.
“5. Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.   
Vi sono poi altre specificità ricomprese nei comma da 8 e 9.

Di seguito riportiamo quanto previsto invece dall'art.4 L. 53/2000:
 
I lavoratori possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari (in questo caso anche di affini) un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
In entrambi i casi il congedo comporta che :
1)     il lavoratore conserva il posto di lavoro;
2)     non ha diritto a percepire alcuna retribuzione (all'infuori degli assegni familiari);
3)     non può svolgere alcun tipo di altra attività lavorativa;
4)     non ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio;
5)     detto periodo non è computato ai fini previdenziali (tuttavia il lavoratore può riscattarlo o effettuare versamenti volontari relativi al periodo di congedo fruito);
6)     al rientro al lavoro il lavoratore ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni svolte in precedenza o ad altre equivalenti nella stessa unità produttiva od in una dello stesso comune.

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Dunque coesistono due normative : la prima di origine contrattuale e la seconda di origine legislativa. E le differenze consistono in questo:
1)     nel primo caso l'azienda valuta la situazione presentata ai fini delle necessità di cura ma non ha alcun obbligo di accogliere l'istanza presentata dal dipendente;
2)     nel secondo caso (attivazione L.53/2000) è vincolata a concedere il congedo; dovrebbe motivare formalmente il suo rifiuto contestando la gravità della malattia.
 
Peraltro ci sono anche altre differenze :
1)     nel primo caso l'anno di aspettativa sembra, secondo taluni orientamenti, ripetibile ad ogni rinnovo contrattuale (o comunque trascorsi 5 anni di servizio effettivo dalla precedente richiesta). Inoltre la pratica vuole che le aziende consentano senza tanti formalismi il rientro del lavoratore (e quindi l'interrompersi del congedo) anche a sua semplice richiesta (sebbene questa sia una facoltà dell'azienda e non un obbligo), e al contempo l'azienda stessa sembra poter revocare unilateralmente l'aspettativa qualora ritenga (o meglio venga a conoscenza) che siano venuti meno i motivi per cui era stata concessa;
2)     nel secondo caso il termine di due anni riguarda l'intera vita lavorativa del dipendente, e costui potrà rientrare al lavoro prima del termine stabilito solo per il venir meno della causa per cui è stata richiesta l'aspettativa (in sostanza sensibili miglioramenti del malato o addirittura guarigione o al contrario nel disgraziato caso di morte dello stesso).
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