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AUTOMATISMI E SCATTI

AUTOMATISMI
 
Con alcune disposizioni contenute nell'art.117 del contratto del 19 dicembre 1994 (e confermate dall’art. 97 del CCNL 11/7/99) è stata fortemente rivista la normativa definita col CCNL 23/11/90 relativamente agli automatismi contrattuali stabilendo che:
 
1)      al personale in servizio alla data del 19/12/94 verrà riconosciuto (per il capo reparto, per l’impiegato di prima e per quello di seconda) al posto del secondo avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione solo il corrispondente passaggio di livello retributivo, tramite erogazione di assegno mensile di equivalente importo.
2)      chi ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera avrà questo avanzamento, mentre il secondo automatismo sarà regolato come descritto al punto 1.
3)      nei confronti del personale assunto dopo il 19/12/94 non ci sarà più nessun avanzamento automatico di carriera, ma solamente il riconoscimento di un unico assegno mensile equivalente al primo dei due vecchi automatismi previsti.
4)      i commessi, gli operai specializzati, gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica e di custodia, il personale di pulizia assunti prima del 19/12/94 manterranno la duplice erogazione dell’assegno mensile; mentre ci sarà un’unica erogazione per quelli assunti dopo il 19/12/94 (attualmente sono 33,87 euro per la seconda area terzo livello, 22,35 euro per la seconda area primo e secondo livello, 14,90 euro per la prima area professionale).       
 
Restano ovviamente valide eventuali previsioni migliorative stabilite per accordi aziendali, per cui in BPEL la disciplina degli automatismi prevede l'erogazione di detti assegni mensili prima di quanto avverrebbe seguendo le disposizioni del CCNL del 23/11/90 : ossia 6 anni anziché 7 per il riconoscimento dell'assegno mensile per impiegati nella terza area professionale; 5 anni anziché 7 per il riconoscimento dell'assegno mensile per impiegati nella seconda area professionale.
 
NOTA : il chiarimento a verbale riporta che "gli assegni mensili sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, premio aziendale)".
 
L'art.121 del CCNL 19/12/94 stabilisce poi che :
ai lavoratori inquadrati nel secondo e terzo livello retributivo della 3° area professionale che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello spetta un assegno mensile di anzianità (attualmente quantificato in 23,71 euro).
NOTA : questo articolo non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 19/12/94.
 
Tutti gli assegni di cui sopra, restano assorbiti, ai sensi dell'art.22 ultimo comma, nel miglior trattamento inerente all'inquadramento che l'interessato abbia successivamente conseguito.
Inoltre, ai sensi dell’art.119 del CCNL 19/12/94, per l’avverarsi di questi automatismi negli ultimi tre anni il lavoratore deve avere avuto come giudizio almeno “sufficiente”.
 
SCATTI
 
L'art.42 del CCNL 19/12/94 stabilisce invece che per gli assunti ante 19/12/94 gli scatti di anzianità sono 12 e con decorrenza biennali dalla data di assunzione, mentre per gli assunti post 19/12/94 sono solo 7 sempre con decorrenza biennale tranne che per il primo che spetta dopo quattro anni di servizio. Ma l'art.80 del CCNL 11/7/99 ha modificato la situazione portando per tutti gli scatti da biennali a triennali (fatto salvo il primo che resta quadriennale), prevedendo per quelli in corso di maturazione alla stipula del contratto lo slittamento di 6 mesi.      
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