INDENNITA' DI CASSA
Il lavoratore (anche a part time come stabilito con accordo del 18/10/04) adibito per periodi inferiori al mese a mansioni che comportino l'attribuzione dell'indennità di rischio, ha diritto a percepire la stessa in misura del 50% del suo importo mensile qualora si tratti di adibizione di durata non superiore ai 4 giorni.
In caso di adibizioni superiori ai 4 giorni al mese percepirà l'intera somma dovuta come se vi fosse stato adibito per l'intero mese.
Questo trattamento è decisamente migliorativo di quanto stabilto dal CCNL.
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