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CRITERI DI RECUPERO BANCA ORE

 CRITERI DI RECUPERO DELLA BANCA ORE

 

Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato solo previo accordo tra azienda e lavoratore (art. 110 comma 8 del CCNL 19/12/19)

Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno :


 

1 giorno lavorativo

Per il caso di recupero orario

5 giorni lavorativi

Per il caso di recupero di massimo 2 giornate consecutive

10 giorni lavorativi

Per il caso di recupero di più di 2 giornate consecutive


 NOTA: per la banca ore il limite minimo di fruizione sembrerebbe consistere in 15 minuti.

In BPEL la nuova procedura accetta anche i singoli minuti.

 

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre 24 mesi dal mese di espletamento della prestazione aggiuntiva.

 

Trascorso tale termine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà, in accordo col lavoratore, il recupero delle ore residue confluite in banca ore e non fruite dal lavoratore stesso.

In difetto di accordo sarà l’impresa ad indicare, sempre nel medesimo termine dei sei mesi, i tempi di fruizione del recupero.

 

Nota: Una interpretazione letterale del comma 9 dell'art. 110 dell'ultimo CCNL in realtà consentirebbe di azzerare le 23 ore iniziali dopo 24 mesi di mancata fruizione delle stesse senza alcun preavviso in merito.


Solo nei casi di motivate assenze prolungate che abbiano di fatto impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore potrà scegliere tra la fruizione del recupero delle ore maturate al rientro in servizio previo accordo con l'azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.

Tale compenso viene in realtà riconosciuto anche nei casi di cessazione del rapporto lavorativo.


 Il lavoratore ha comunque diritto a verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.

 

L'azienda deve comunicare mensilmente alle OO.SS. il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato tali prestazioni.

Inoltre è facoltà di un rappresentante sindacale, appositamente designato dalle OO.SS. presenti in azienda, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.

 

Peraltro è bene ricordare che la banca ore, a norma dell'art. 104 del CCNL 19/12/19, si può alimentare, ad inizio anno e per l'anno stesso, con l'opzione che il lavoratore effettua tra la fruizione della riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale (al massimo divisa in due volte di 15 minuti l'una) o il continuare ad osservare il normale orario lavorativo di 37,30 ore riversando appunto nella banca ore la relativa differenza di 23 ore.

 

Inoltre tale riduzione di orario non viene decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno, e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione dal lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.

 

NOTA : per la banca ore è possibile anche andare a debito previa autorizzazione dell’azienda.

 

AVVERTENZA: Il nuovo CCNL siglato il 19/01/2012 ha decurtato di 7,5 ore, ai fini della costituzione del FOC (Fondo di occupazione giovanile), la banca ore inizialmente in dotazione a tutti gli appartenenti alle aree professionali per un periodo di 5 anni e sospeso la possibilità della riduzione d'orario di 30 minuti settimanali.

 

In BPEL : Con l'accordo del Fondo esuberi de l'11/08/12 è stato disposto che “Le Parti convengono, a far data dalla firma del presente accordo e fino al 31/12/2014, circa l’opportunità che le 25 ore di prestazione aggiuntive rese oltre le prime 50 (23+27) nell’anno confluiranno obbligatoriamente nella Banca Ore e saranno quindi soggette esclusivamente a recupero (da fruirsi anche in deroga ai limiti di recupero previsti dal vigente CCNL). Qualora alla data del 31/12/2014, risultino dei residui di Banca Ore dall’accantonamento effettuato oltre le prime 50 ore e nel limite delle successive 25, le Parti si danno atto che queste spettanze verranno monetizzate.”

In seguito altre precisazioni in merito sono avvenute con l'accordo
sulla
chiusura sportelli del 7 febbraio 2013.

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