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PREMIO DI RENDIMENTO EXTRA STANDARD

 PREMIO DI RENDIMENTO EXTRA STANDARD
 
Con l’art. 38 del CCNL 11/07/99 viene effettuata una ristrutturazione della retribuzione a far data dal 1 gennaio 2000.
 
La nuova struttura è improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. azienda tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).
 
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, vengono conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati in precedenza.  Tali quote, che assumono la denominazione di “ex premio di rendimento” :
1)      non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
2)      vengono riconosciute anche al personale assunto dopo la data di stipulazione del presente contratto esclusivamente dalle aziende che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale, nonché dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;
3)      non vengono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
 
Nota: Le aziende interessate provvedono ad erogare tale premio con diverse modalità :
 
a)      tramite un’unica erogazione annuale;
b)      tramite la ripartizione dell’importo dovuto su 12 mensilità;
c)      tramite la ripartizione dell’importo dovuto su 13 mensilità.     
 
IN BPEL il pagamento avviene con la mensilità di maggio.
 
Si noti inoltre che l’art. 79 del CCNL 11/07/99 chiarisce anche che nella voce stipendio, sempre a far data dal 1° gennaio 2000, sono confluite le seguenti voci già previste dai CCNL precedenti:
 
paga di livello o paga base;
indennità ex scala mobile;
indennità di mensa;
EDR;  
l’equivalente di 1/13 della quattordicesima mensilità;
l’equivalente di 1/13 del premio annuale di rendimento nella misura standard di settore.
 
IN BPEL il premio di rendimento era, sin dal 1987, così strutturato :
 
Al personale viene corrisposto non oltre il 30 giugno un premio di rendimento composto da:
 - una quota fissa di lire 900.000;
-  un importo pari al 370% della voce paga base;
 - un importo pari al 220% della voce assegno di grado;
 - un importo pari al 100% delle voci scatti di anzianità e assegni mensili di anzianità previsti dal C.C.N.L.
 Resta inteso che nel Premio di Rendimento sono comprese le somme di seguito riportate, erogate anticipatamente nell'anno di competenza:
 
Quadro Super
Lit.1.056.000
Quadro
Lit.986.000
Capo Ufficio
Lit.930.000
Vice Capo Ufficio
Lit.845.000
Capo Reparto
Lit.791.000
Impiegato l°
Lit.720.000
Impiegato 2°/Operaio Specializzato
Lit.640.000
Capo Commesso
Lit.580.000
Commesso/Operaio
Lit.551.000
Guardia notturna
Lit.472.000
Ausiliario (personale di fatica e custodia)
Lit.465.000
 
Il premio di rendimento spetta al personale che:
-   abbia conseguito, per l'anno cui il premio si riferisce, una classificazione non inferiore a quella di normale;
-   abbia superato il periodo di prova. In questo caso il premio spetta in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato nel corso dell'anno cui il premio stesso si riferisce.
 
Nel caso di assenza dal servizio superiore al mese senza diritto al trattamento economico, il premio viene corrisposto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il premio di rendimento spetta in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando per l'intero l'eventuale frazione. Per il personale ad orario ridotto il premio di rendimento viene commisurato in proporzione all'orario prestato.
 
* * *
 
Per effetto della ristrutturazione che ha comportato il passaggio del 150% di tutte e tre le voci nella voce stipendio il calcolo va così effettuato:
 
300.000 lire quale differenza tra cifra fissa CCNL e cifra fissa CIA BPEL
Cifra parametrata CCNL (che sino al 3.2 è più alta di quella ex CIA)
220% della paga base
 70% dell’assegno di grado
-50% degli scatti di anzianità
 
Ciò comporta lo strano effetto che un numero di scatti maggiore “penalizza” chi ha appunto più anzianità a parità di livello.
 
L’aumento della cifra erogata segue l’andamento degli incrementi contrattuali.
 
 
In BPEL infine l’accordo sulla previdenza complementare integrativa stipulato con le OO.SS. il 15 marzo 2001 ha poi determinato che:
 
Le parti convengono inoltre, in deroga a quanto stabilito dal 2° comma, punto 2, lettera a), Capitolo IX del CCNL 11/7/99, che nei confronti del personale assunto tra il 28/4/93 e la data del presente accordo, continuerà ad essere erogata, con gli stessi criteri e le stesse modalità previste per il restante personale, la quota del premio di rendimento (determinato in base agli accordi aziendali previgenti) eccedente lo standard di settore e denominata ”ex premio di rendimento”.
Le parti concordano inoltre che ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente alla data del presente accordo verrà riconosciuto annualmente e con riferimento al servizio prestato nell’anno precedente (nello stesso mese di erogazione dell’ ”ex premio di rendimento” sopra citato e sempreché quest’ultimo venga erogato al personale interessato), un importo pari al 50% della quota del premio di rendimento extra standard spettante al personale in servizio con pari inquadramento.
Resta inteso che tale importo, denominato ”assegno ex accordo 15 marzo 2001”, sarà comunque riassorbito in caso di futuri avanzamenti di carriera, compreso gli automatismi economici di cui all’art. l, 17 e seguenti del C.C.N.L. 19/12/94.
Resta inoltre inteso che lo stesso importo non verrà erogato nel caso in cui il giudizio di sintesi previsto al punto 6 del capitolo III del C.C.N.L. 11/7/99, riferito all’anno di competenza, sia negativo.
 
 
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