permessi per cariche pubbliche
I permessi per cariche pubbliche, ovvero per i lavoratori dipendenti che vengono eletti nelle amministrazioni locali e/o che assumono incarichi in qualità di membri degli organi esecutivi presso tali amministrazioni, sono regolamentati essenzialmente dagli articoli da 78 a 87 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 67.
Ciò a prescindere dai vari periodi di aspettativa non retribuita di cui è possibile godere in occorrenza dell’elezione presso i Parlamenti nazionale ed europeo ovvero presso le assemblee regionali.
In estrema sintesi, in relazione alla carica rivestita, i lavoratori potranno godere dei seguenti permessi retribuiti (dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro trenta giorni dalla richiesta):
componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: permesso retribuito pari all’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva);
componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari: permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro);
componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: permesso retribuito pari all’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva); permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro); permesso retribuito per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
I lavoratori chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri di parità possono usufruire (oltre ai permessi non retribuiti) dei seguenti permessi retribuiti:
consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali: permesso retribuito di cinquanta ore lavorative mensili medie;
consigliere ed i consiglieri provinciali di parità: permesso retribuito di trenta ore lavorative mensili medie.
I permessi sono retribuiti a condizione che:
l’assenza dal servizio sia giustificata dall’esercizio delle loro funzioni;
il datore di lavoro ne sia informato per iscritto almeno un giorno prima.
Anche in questo caso il datore di lavoro corrisponde la retribuzione nei giorni di assenza ed ha diritto ad ottenerne il rimborso dall’ente regionale o provinciale a beneficio del quale i lavoratori rivestono le cariche suddette.
I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, dell’anzianità e del trattamento previdenziale. Quanto al trattamento economico, essi sono destinatari di una serie di indennità ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni; è prevista inoltre una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dei successivi aumenti).
I giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza hanno comunque diritto al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.