FRINGE BENEFIT
FRINGE BENEFIT
L’istituto del fringe benefit comporta una maggiore imposizione fiscale e contributiva.
La normativa fiscale in vigore prevede che costituisca base imponibile il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi applicati al dipendente in caso di concessione di mutui o piccoli prestiti a suo favore.
Questo importo si somma anche a quello relativo ad altri benefit di cui eventualmente si usufruisca (es. auto ad uso promiscuo, foresteria, premi in natura, ecc.).
La normativa prevede una fascia di esenzione di 258,23 euro.
Se viene superato tale limite la differenza concorre integralmente a formare il reddito imponibile.
Mese per mese la busta paga dovrebbe evidenziare la differenza di cui sopra abbattuta del 50%.
Quando la somma progressiva supera i 258,23 euro, l’importo appare segnalato come fringe benefit e dovrebbe essere effettuato il relativo conguaglio fiscale.
In effetti in molte aziende il conguaglio vero e proprio viene effettuato solo a fine anno data la forte variabilità del TUR in alcuni momenti, anche se fatto mese per mese comporterebbe importi spalmati appunto mensilmente e pertanto sicuramente più contenuti (fermo restando che il totale finale annuo non varia).