MUTUI
Dalle disposizioni vigenti e contenute nella circolare 167 del 20/07/09 riportiamo un breve estratto che illustra la normativa di base attualmente in vigore.
Soggetti ammessi
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Dipendenti a tempo indeterminato da almeno un anno.
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Importo max finanziabile
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150.000,00 euro per nucleo familiare.
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Motivazione
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Acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile destinato a civile abitazione.
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Intestatari
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Dipendente da solo o congiuntamente ad altri oppure figli dello stesso che dovranno essere presenti tutti all’atto in qualità di terzi datori di ipoteca.
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Divieti
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Non è consentita la concessione di mutui finalizzati alla rinegoziazione delle condizioni dei finanziamenti in essere.
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Opportunità
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Qualora il dipendente proceda all’acquisto di un nuovo immobile nel caso in cui non abbia usufruito già dell’importo massimo potrà chiedere un nuovo mutuo per la differenza residua previa estinzione di quello già in essere.
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Tasso
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Fisso. Al 30/06/09 - 1,5%
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Durata
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20 anni in generale; 30 solo per i dipendenti che non abbiano superato i 40 anni di età.
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Soggetti ammessi
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Dipendenti a tempo indeterminato da almeno dieci anni.
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Importo max finanziabile
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40.000,00 euro per nucleo familiare.
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Motivazione
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Solo ristrutturazione di un immobile destinato a civile abitazione.
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Intestatari
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Dipendente da solo o congiuntamente ad altri oppure i figli dello stesso.
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Opportunità
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Qualora il dipendente abbia già in essere altri prestiti l’importo massimo richiedibile sarà pari al massimo alla differenza tra quanto in essere e i 40.000,00 euro previsti quale tetto massimo per questa ipotesi.
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Tasso
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Fisso. Al 30/06/09 - 1,5%
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Durata
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Max 10 anni.
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Importo max finanziabile
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10.000,00 euro per dipendenti con anzianità di servizio inferiore a 5 anni
25.000,00 euro per dipendenti con anzianità di servizio superiore a 5 anni
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Opportunità
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Possibilità in aggiunta di prestiti per spese mediche e di degenza anche per familiari a carico del dipendente limitatamente a prestazioni non rimborsabili dagli enti assistenziali.
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Tasso
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Fisso. Al 30/06/09 – 1,5%
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Durata
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max 5 anni.
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