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PART TIME

                                                                       PART TIME

Riportiamo ai fini di una corretta informazione le principali informazioni relative all’attuale disciplina in vigore sul part time in vigore attualmente in Banca Etruria, introdotto la prima volta l’1/9/88 e che ha ovviamente subito nel tempo varie modificazioni.
 
Destinatari della normativa sono i quadri direttivi di primo e secondo livello, tutti gli impiegati, i commessi e gli ausiliari che non abbiano posizioni di lavoro comportanti un grado.
 
Le modificazioni da rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attuate a tempo indeterminato o a tempo determinato (sino ad un massimo di due anni reiterabile con nuova partecipazione alla graduatoria).
 
L’orario settimanale di lavoro nei riguardi dei lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo pieno sia stato modificato in rapporto di lavoro a tempo parziale in BPEL è, escluso casi del tutto eccezionali, di 25 ore orizzontali, suddivise in cinque ore giornaliere, coincidenti con le prime cinque dell’orario ordinario di lavoro.
 
Al rapporto di lavoro a tempo parziale, concesso nel limite del 12% del complesso dei quadri, impiegati, commessi ed ausiliari in servizio a tempo pieno, possono accedere i dipendenti che prestano servizio presso i “raggruppamenti” di volta in volta determinati (e attualmente fermi al 18/10/2004 e pertanto sicuramente da rivedere) fermo restando che oltre l’aliquota del 7% le domande saranno accoglibili solo a tempo determinato.
 
A tal fine ciascun dipendente interessato dovrà avanzare apposita domanda alla Direzione Generale- Servizio Personale, per il tramite della Dipendenza o Servizio di appartenenza.
 
Per ciascuno dei “raggruppamenti” indicati in allegato verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei dipendenti interessati; ai fini di tale graduatoria si terrà conto dell’anzianità effettiva di servizio di ciascun richiedente; ogni figlio a carico di età inferiore a 13 anni verrà valutato, ai fini dell’anzianità, come due anni di servizio.
 
Le eventuali domande che, rientrando nella graduatoria nel numero delle esigenze manifestate dalla Banca, siano presentate da lavoratori che prestano servizio presso una unità produttiva corrispondente ad una di quelle indicate dalla Banca stessa, trovano diretto accoglimento indipendentemente dalla posizione che hanno nella graduatoria.
 
Le richieste che comporterebbero trasferimento di personale verranno accolte compatibilmente con la possibilità di incremento di organico della dipendenza individuata e, in subordine, con la disponibilità al trasferimento di uno o più addetti della citata dipendenza.
 
Le domande vanno presentate semestralmente entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre e le graduatorie dovranno corrispettivamente essere aggiornate con effetti dal 1° luglio e dal 1° gennaio.
 
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale verrà proporzionalmente ridotto in relazione alla minore durata della prestazione ad eccezione del premio di anzianità.
 
Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno avviene in occasione della scadenza del termine convenuto per la durata del rapporto stesso.
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, concordato a tempo indeterminato, possono avanzare domanda per il ripristino del lavoro a tempo pieno dopo almeno due anni dall’inizio delle prestazioni a tempo parziale.
 
La Banca fornirà alle Segreteria degli organi di Coordinamento delle OO.SS., dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande e prima di modificare in rapporti di lavoro a tempo parziale i rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori interessati, una informativa sul numero delle domande pervenute, sulle graduatorie complete con i relativi punteggi, sul totale dei rapporti da instaurare suddivisi per rapporti part time a tempo determinato e indeterminato, nonché sulle dipendenze ove gli stessi saranno posti in essere.  
 
ATTENZIONE: Consulta anche l'ultimo accordo stipulato in materia il 27 novembre 2012.
 
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Note generali in tema di part time
 
Il contratto di lavoro a tempo parziale è attualmente disciplinato dall’art. 31 del CCNL 08/12/07.
 
In proporzione all’orario di lavoro effettuato vengono calcolati i giorni di ferie spettanti, la banca ore e, ovviamente, lo stipendio (incluso indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale).
 
Come maturazione delle anzianità (ai fini di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi) i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a tutti gli effetti a quelli a tempo pieno. 
 
La durata del lavoro settimanale può essere compresa tra le 15 e le 32,30 ore settimanali distribuite in modo orizzontale, verticale o misto.
 
Per specifiche esigenze organizzative aziendali possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore annue con un compenso straordinario senza maggiorazioni. In alternativa al compenso il lavoratore può sempre optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.
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