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Passaggio da terza area professionale a area quadri direttivi

Passaggio da terza area professionale a area quadri direttivi
 
Poiché la prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve essere orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati nell'ambito di un rapporto fiduciario, la prestazione stessa si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3° area professionale addetto all'unità di appartenenza (37 ore settimanali), con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze lavorative.    
 
Pertanto si riportano per chiarezza le principali differenze riscontrabili nel passaggio dalla terza alla quarta area contrattuale. 
 
1) il quadro direttivo non ha un orario lavorativo predeterminato
2) il codice 24 non spetta ai quadri direttivi;
3) la banca ore non esiste; rimangono le ore maturate in precedenza sino alla loro naturale scadenza anche se per queste ore residue c'è un codice particolare da indicare  nella procedura di rilevazione orario.
Solo le 23 ore iniziali vengono proporzionalizzate se il passaggio avviene in corso d'anno.
4) per le ferie i quadri direttivi a partire dal 1° gennaio 2000 hanno diritto, indipendentemente dall’anzianità lavorativa, a 26 giorni di ferie.
Pertanto se si ha più di 10 anni di anzianità lavorativa il guadagno è di un giorno; se si ha tra i 5 e i 10 anni di anzianità il guadagno è di 4 giorni; se si hanno meno di 5 anni di anzianità il guadagno è di sei giorni (vedi art. 55 CCNL 19/01/12).
Ovviamente anche in questo caso tutto è proporzionalizzato se il passaggio avviene in corso d'anno.
5) lo straordinario non è previsto, ma l’azienda può valutare di corrispondere un’apposita erogazione a fronte di un impegno particolarmente significativo nell’anno, da corrispondere eventualmente in occasione del pagamento del premio aziendale (comma 3 e 4 art. 87 CCNL 19/01/12).
6) non c'è trasferibilità (per i 4.1 e i 4.2) se si hanno almeno 47 anni di età e 22 anni di servizio senza il consenso del lavoratore (fatte salve le disposizioni di maggior favore contenute nei CIA) come disposto dal comma 2 art. 88 CCNL 19/01/12.  
Inoltre dal 1 aprile 2005 si parla correttamente di trasferimento solo per spostamenti in comuni diversi siti in ambito superiore ai 50 km di distanza da quello di attuale dipendenza.
7) la normativa specifica è contenuta negli artt. da 82 a 89 del CCNL 19/01/12.
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