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PERMESSI ELETTORALI

Permessi elettorali
 
I permessi elettorali sono regolamentati dall’art. 11 della legge nr. 53/1990 e legge nr. 69 del 29/1/1992.
 
Gli aventi diritto

Tutti i lavoratori dipendenti nominati:
*      presidente;
*      segretario;
*      scrutatore;
*      rappresentante di lista o di gruppo
presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee).
 
Le giornate di assenza dal lavoro

I lavoratori interessati hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa anche se l'attività svolta ai seggi fosse di entità ridotta e non coincidente con il normale orario di lavoro.

Riposo compensativo e/o remunerazione

I giorni non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di orario lavorativo da lunedì a venerdì) sono monetizzati con una quota aggiuntiva alla normale retribuzione o, in alternativa, recuperati con giornate di riposo compensativo. La legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.
 
Ai lavoratori impegnati presso i seggi si applica il seguente trattamento:

*      Per la giornata di sabato: il lavoratore ha la facoltà di scegliere tra il pagamento di una quota aggiuntiva della retribuzione normalmente percepita e una giornata di riposo compensativo, con possibilità per l’azienda (secondo indicazioni fornite dall’ABI), in questo secondo caso, di individuare, in relazione alle proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, la data in cui il suddetto riposo dovrà essere effettuato.
*      Per la giornata di domenica:  al lavoratore dovrà essere riconosciuto il diritto di fruire di una giornata di riposo compensativo, da accordare, di massima, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
*      Per la giornata di lunedì (ed eventualmente martedì) : trattandosi di normali giornate di lavoro, rimane confermato il diritto del lavoratore di assentarsi dal servizio, senza tuttavia percepire alcun emolumento in aggiunta alla normale retribuzione.
Nota: si ricorda che in generale in tutti i casi in cui le operazioni di scrutinio vadano oltre le ore 24,00, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per l’intera giornata e di essere retribuito regolarmente.
Certificazione delle assenze
*      I lavoratori dovranno comunicare preventivamente all’Azienda che saranno impegnati presso il seggio elettorale nelle giornate da sabato a lunedì (o martedì), esibendo il relativo “certificato di chiamata al seggio”;
*      Al rientro dovranno esibire un’attestazione che indichi le giornate di presenza al seggio. Nel caso in cui il lavoratore sia presidente di seggio, tale attestazione andrà controfirmata dal vice presidente.
 

Aspetti fiscali e contributivi

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione.

 
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