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PERMESSI RETRIBUITI

PERMESSI RETRIBUITI

Per chiarezza vi riporto quanto disposto in merito dall’art. 60 del CCNL 19/12/19.
"1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.
“2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata – debba corrispondere il trattamento economico".  
 “6. In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie".
Tuttavia la legge 53/2000 all'art. 4 stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di massimo 3 giorni complessivi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato) o del convivente (purché in tal caso la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica), o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un qualunque soggetto che compone la famiglia anagrafica.
I permessi di cui all'art. 4 L. 53/2000 o dei CIA sono cumulabili esclusivamente con quelli previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 (sull'invalidità permanente).
Il grado di parentela viene calcolato a partire dal soggetto richiedente e spostandosi di due livelli:
 
Nonna/Nonno
 
 
 
Madre/padre
 
 
Coniuge
Richiedente
Sorella/fratello
Nipoti
 
Figlia/Figlio
 
 
 
Nipoti
 
 
Relativamente ai tre giorni di permesso ex legge 53/2000 non sono considerabili gli affini: ad esempio non si può usufruire di questo permesso per i suoceri.
Va peraltro detto che molti CIA prevedono condizioni di maggior favore per i dipendenti rispetto alla normativa di legge. In nessun caso comunque i due trattamenti sono cumulabili.
In BPEL (e nelle altre aziende del gruppo per uniformità) fu emanata il 22/04/88 la circolare n.89 che così recita :
"In occasione della nascita di un figlio sarà concesso un giorno di permesso da usufruire nella stessa giornata dell'evento o in quella successiva".
"In caso di morte del coniuge o di parenti ed affini fino al 3° grado, al dipendente interessato sarà concesso un permesso di due giorni più il tempo occorrente per raggiungere la località dell'evento, fino ad un massimo di quattro giorni".
NOTA : La prima di queste disposizioni non è più innovativa rispetto alla legge in vigore (la 92/2012), ma l'Azienda non ha annullato la sua vecchia disposizione interna in oggetto, concedendo di fatto un giorno di possibile permesso in più; la seconda, almeno relativamente all'infausto caso morte, amplia il numero di soggetti e di giorni concedibili al dipendente (e, ad esempio, considera a tali fini zii, suoceri, ecc.).  
 
 
 
AFFINI
PARENTI
 
 
 
 
 
Bisnonni
 
 
 
 
 
Nonna/Nonno
 
 
 
 
Suoceri
Madre/padre
 
 
Zii e Nipoti
Sorella/fratello
Coniuge
Richiedente
Sorella/fratello
Zii e Nipoti
 
 
 
Figlia/Figlio
 
 
 
 
 
Nipoti
 
 
 
 
 
Bisnipoti
 
 
 
Oltre queste tipologie di permessi vanno poi considerati quelli estremamente variegati disponibili in merito ai c.d. Congedi Parentali (sempre ex Legge 8 marzo 2000, n. 53).

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