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STRAORDINARI E BANCA ORE

                                                                   STRAORDINARIO E BANCA ORE
 
Riteniamo opportuno riportare all’attenzione di tutti la vigente normativa sul lavoro straordinario, affinché venga rispettata sia dall’azienda che dal lavoratore, onde evitare lo spiacevole ripetersi di comportamenti ad essa non conformi posti costantemente in essere da ambo le parti.
 
-) La prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta dall’azienda solo quando se ne verifichino le condizioni che devono rivestire NECESSARIAMENTE il carattere di straordinarietà, e che pertanto non sono prevedibili e pianificabili.
-) Pertanto la programmazione del lavoro straordinario non è ammessa.
-) Le richieste di effettuare turni di lavoro straordinario o di fissare un prolungamento dell’orario giornaliero sono contrarie alle norme contrattuali e di legge.
-) La prestazione di lavoro straordinario può essere rifiutata dal lavoratore motivando l’impossibilità di effettuarlo.
-) Le prestazioni di lavoro straordinario, per essere valide a norma di contratto e di legge, devono essere :
-          autorizzate preventivamente dall’azienda;
-          controfirmate dai singoli interessati subito dopo la prestazione sui fogli bollati previsti per legge;
-          sottoposte giornalmente al visto del responsabile aziendale preposto.
-) Il contratto pone dei limiti quantitativi all’effettuazione del lavoro straordinario, essi consistono in :
-          massimo 2 ore giornaliere (4 nella giornata di sabato)
-          massimo 10 ore settimanali
-          massimo 100 ore annue
    Questi limiti vanno osservati nei confronti di ciascun lavoratore tranne quadri direttivi e dirigenti.
    Si noti che il nuovo contratto ha confermato questi limiti prevedendo in più che:
-          le prestazioni aggiuntive sino a 50 ore nell'anno rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario, ma flessibilità, dando diritto al recupero obbligatorio nei modi e nelle forme stabilite da una dettagliata regolamentazione.
-          oltre il limite sopra descritto per le prime 50 ore il lavoratore possa optare o per il recupero con il meccanismo della banca ore o per la retribuzione con il compenso maggiorato previsto per il lavoro straordinario;
-          per le ulteriori 50 ore non è ammessa scelta e si ha solo il diritto a percepire il relativo compenso contrattualmente previsto.
-          Si noti tuttavia che per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore può sempre scegliere tra il recupero delle stesse tramite il meccanismo della banca ore ovvero la percezione del relativo compenso previsto per il lavoro straordinario. 
 
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-          Per i quadri direttivi si ricorda che la durata dell’orario giornaliero è correlata al normale orario applicato ai lavoratori della terza area (37 ore settimanali).
-          Per il lavoro svolto oltre tale orario viene introdotto il principio di autogestione “individuale” dei recuperi nell'ambito di un rapporto fiduciario tra azienda e quadro e che tengano conto delle esigenze operative.
-          Per i quadri non è più previsto lo straordinario che è stato inglobato col CCNL del 11/7/99 nello stipendio. Attualmente è solo prevista la possibilità per L’Azienda di corrispondere eventualmente, a fronte di un riconosciuto impegno particolarmente significativo nell’anno un’apposita erogazione, da effettuarsi in occasione del pagamento del premio aziendale.
 
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 -) Le principali irregolarità o abusi compiuti in questa materia si   evidenziano in :
-          non segnare lo straordinario o segnarlo in maniera ridotta;
-          segnarlo cumulando periodi di straordinario effettuati in giornate diverse;
-          non controfirmare giornalmente lo straordinario effettuato;
-          richiedere prestazioni straordinarie ai contrattisti in formazione lavoro senza riconoscere loro il corrispettivo pagamento;
-          richiedere prestazioni straordinarie a chi è in part-time, al di là dei limiti e dei casi tassativamente previsti;
-          effettuare prestazioni di lavoro straordinario durante l’intervallo e/o anticipare l’orario di entrata;
-          non corrispondere il compenso previsto poiché la prestazione straordinaria è stata causata da errori dello stesso personale che poi la ha effettuata;
-          fare effettuare forzatamente al lavoratore del riposo compensativo per non erogare il dovuto compenso maggiorato da corrispondere per il lavoro straordinario;
-          utilizzare in busta paga la voce “compensi vari” per retribuire straordinari eccedenti i limiti consentiti e/o artificialmente maggiorati;
-          non effettuare da parte dell’azienda le obbligatorie comunicazioni alle OO.SS. contrattualmente previste.
 
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 100 del CCNL del 08/12/07.
E vedi anche il verbale di accordo datato 16/10/2002 sottoscritto in merito tra l’ABI e le OO.SS. 

NOTA : Tuttavia in BPEL sono state introdotte alcune limitazioni temporanee alla gestione su elencate con l'accordo del Fondo Esuberi dell'11/08/12
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