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TICKET RESTAURANT

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Ai sensi dell’art. 45 del CCNL 08/12/07, intitolato “Buoni Pasto” a ciascun lavoratore, fatta eccezione per i quadri direttivi di terzo e quarto livello, spetta per ogni giornata in cui effettua l’intervallo regolamentato dall’ art. 98, un buono per la consumazione del pasto determinato in euro 1,81 giornaliere.
Tale trattamento compete anche ai turnisti che effettuano la pausa, mentre non spetta al personale in missione che fruisca del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
 
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. C) del T.u.i.r. (ossia del d.p.r. del 22 dicembre n. 917/86 – il testo unico che regola in generale il funzionamento del prelievo fiscale sui redditi) le prestazioni erogate per il pranzo sono esenti da tributi.
Ciò perché “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione” non formano reddito di lavoro (e perciò su di esse non si pagano le imposte).
 
L’obiettivo dell’agevolazione fiscale è quello di favorire i dipendenti che, pur costretti a consumare il pasto nel corso della giornata lavorativa, non beneficiano di un servizio mensa e, nello stesso tempo, gli imprenditori, al fine di evitare una prolungata assenza dal posto di lavoro da parte dei lavoratori. 
 
Tuttavia il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 153/E del 15 dicembre 2004, che riprende quanto già affermato nella risoluzione n. 41/E del 30 marzo 2000 relativa ad indennità sostitutiva di mensa, ha esplicitato che i buoni pasto rilasciati dal datore di lavoro non sono soggetti a tassazione solo se l’orario di lavoro prevede una pausa pranzo. In caso contrario concorrono a formare il reddito su cui si devono pagare le imposte ed i contributi previdenziali. Pertanto la fruizione di una pausa per il pranzo costituisce condizione necessaria ai fini dell’applicabilità della norma che esclude dal reddito di lavoro i ticket. 
 
Di conseguenza se l’orario di lavoro non prevede un intervallo per il pranzo, i buoni corrisposti in tal senso, non essendo realmente destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorrono a formare il reddito su cui si dovranno pagare le imposte e i contributi.
 
L’inclusione, a queste condizioni, dei buoni pasto nel reddito imponibile è fatta in base al cosiddetto principio di onnicomprensività che caratterizza il lavoro dipendente. Principio sancito dall’art. 51, comma 1 del T.u.i.r. il quale prevede che costituiscono redditi di lavoro “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Va comunque osservato che i buoni pasto non concorrono a formare reddito se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta (solitamente l’anno solare) a 258,23 euro, e che in caso di superamento di detto limite l’importo del benefit è interamente sottoposto a prelievo contributivo e fiscale.   
 
Dal chiarimento dell’Agenzia delle entrate (che pur non essendo vincolante ha ovviamente un peso rilevante nell’interpretazione delle norme in materia fiscale) sono state tratte tre immediate conseguenze:
 
1)      i ticket riconosciuti ai dipendenti per le giornate semifestive verranno tassati (e ciò riguarda il 14 agosto, il 24 e il 31 dicembre + la giornata relativa al santo patrono); 
2)      ai dipendenti che effettuano part time orizzontali vengono tassati tutti i ticket corrisposti;
3)      ai turnisti vengono tassati tutti i ticket corrisposti.
 
Va però immediatamente detto che il prelievo fiscale avviene direttamente in busta paga (danaro contante) mentre il ticket corrisposto è un assegno sostitutivo cartaceo sottoposto anche a termine di scadenza se non utilizzato. Sono titoli non trasferibili, che non danno diritto a resto, e che sono sottoposti, in generale, ad una normativa che ne restringe l’uso a particolari condizioni.
 
Inoltre, nel nostro settore, la fruizione di eventuali ore, per l’intero pomeriggio, di “recupero banca ore” o di ex festività o di codice 24 o di permesso retribuito o meno, che influenza potranno avere nell’applicazione di questa norma ?
 
L’astratta previsione di una pausa nell’orario basterà a non far tassare il ticket relativo alla giornata solo parzialmente lavorata, o è necessario che la pausa e il conseguente rientro siano realmente effettuati ?     
 
Del resto l’art. 45 non prevede che il ticket sia corrisposto ai part time proprio in base al principio che non effettuano pausa pranzo.
 
In altre aziende gli stessi finiscono col fruire di ticket di importo ridotto, mentre nel Gruppo Etruria è stata sottoscritta una norma integrativa che stabilisce che il ticket viene riconosciuto a tutti coloro (compresi i qd3 e i qd4) che effettuano almeno 5 ore lavorative giornaliere (anche non continuative).       
 
Molto più controversa ci appare l’applicazione della normativa effettuata nei confronti dei turnisti.
Per questi ultimi non solo c’è una esplicita previsione di riconoscimento dei ticket nell’art. 45, ma all’art. 96 viene esplicitamente affermato che a questi lavoratori viene riconosciuta “una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio”.
Ossia questa pausa può non essere predeterminata, ma esiste.
Per cui la tassazione effettuata in tal caso è del tutto discutibile.
 
NOTA: Dal 1° luglio 2008 l’importo dei ticket riconosciuti ai dipendenti del Gruppo Etruria è fissato in 6,00 euro giornaliere.
                 
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