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TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI
  
Fermo restando quanto attualmente disposto dall’art. 111 del CCNL 19/01/12 per le aree professionali e dall’art. 88 per i quadri direttivi, in Banca Etruria vigono anche le seguenti disposizioni migliorative che hanno origine da una lettera inviata alle OO.SS. dalla Direzione Generale il 19 aprile 1974 (che qui si riporta)   
 
“Con la presente Vi segnaliamo che – in materia di trasferimenti – attesa la situazione oggi di fatto esistente nei confronti del Personale proveniente dall’ex Banca Mutua Popolare Aretina, dell’ex Banca Popolare della Provincia di Livorno e dall’ex Banca Popolare Senese e del Personale proveniente dall’ex Banca Popolare di Montepulciano, questa Banca conferma che il Personale in servizio presso l’ex Banca Mutua Popolare Aretina, l’ex Banca Popolare della Provincia di Livorno e l’ex Banca Popolare Senese alla data del 18 dicembre 1971, ed il Personale in servizio presso l’ex Banca Popolare di Montepulciano alla data del 24 giugno 1972, non sarà trasferito dalla piazza cui presta servizio senza il consenso del lavoratore interessato.
Per quanto riguarda il Personale assunto successivamente alla costituzione di questa Banca Vi confermiamo che lo stesso Personale, fermo restando quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, non sarà trasferito, trascorsi dodici anni dall’assunzione, se non con il consenso del lavoratore interessato”. 
 
Tali dichiarazioni furono poi tradotte nella successiva circolare n. 156 emanata dall’Istituto in data 28.6.1974:
 
“Per opportuna conoscenza informiamo che il Personale in servizio presso l’ex Banca Mutua Popolare Aretina, l’ex Banca Popolare della Provincia di Livorno e l’ex Banca Popolare Senese alla data del 18 dicembre 1971, ed il Personale in servizio presso l’ex Banca Popolare di Montepulciano alla data del 24 giugno 1972, non sarà trasferito dalla piazza cui presta servizio senza il consenso del lavoratore interessato.
Per quanto riguarda il Personale assunto successivamente alla costituzione della Banca Popolare dell’Etruria, lo stesso Personale, fermo restando quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, non sarà trasferito, trascorsi dodici anni dall’assunzione, se non con il consenso del lavoratore interessato”. 
 
 Successivamente l’ultimo capoverso è stato modificato con un accordo sindacale che prevede che il limite temporale relativo all’intrasferibilità permanga tale per il personale assunto entro il 31/12/87, mentre per il personale assunto nel 1988 il termine viene fissato in quindici anni a trascorrere dalla data dell’assunzione; per il personale assunto nel 1989 viene elevato a diciassette anni e infine per il personale assunto dal 1990 in poi viene portato a venti anni (sempre a partire dalla effettiva data di assunzione).
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