TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE
TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE
In merito vi è, in tema di permessi lavorativi, totale assenza di disposizioni legislative (al contrario di quanto chiaramente previsto, ad esempio, per le consultazioni elettorali).
Un individuo non può rifiutarsi di presentarsi in tribunale (e non vi sono distinzioni tra sede civile e penale) e tuttavia non vi sono obblighi da parte aziendale nella concessione di permessi retribuiti.
Nel pubblico impiego, in alcuni limitati settori, è definita tale eventualità riconoscendo al lavoratore apposito permesso dietro presentazione di certificato del tribunale, ma nel privato solo la contrattazione integrativa potrebbe definire certezze in tale materia.
L’art. 57 del CCNL 19/01/12, al primo comma, concede all’azienda la possibilità di concedere brevi permessi retribuiti per giustificati motivi personali o familiari non computabili nelle ferie annuali.
Sicuramente una testimonianza da rendere rappresenta un più che giustificato motivo di assenza, ma l’azienda (soprattutto in presenza di ferie pregresse o disponibilità di banca ore) non è tenuta a concedere detto permesso.
Di sicuro non può impedire al dipendente di presentarsi in tribunale e pertanto deve accettarne l’assenza quando debitamente comunicata.
Si potrebbero pertanto porre dei problemi concreti solo in caso di assenza di ferie o di altre disponibilità di gestione di orario da parte del lavoratore interessato.
Ossia l’azienda non potrebbe di sicuro procedere ad un licenziamento per assenza ingiustificata e tanto meno impedire la testimonianza in tribunale, ma dovrebbe al limite concedere al lavoratore, seppure obtorto collo, un permesso non retribuito.
In più altre due cose da aggiungere.
a) Nulla spetta sicuramente a chi è attore in una causa privata
b) Mentre appare ovvio che se in aula un dipendente è chiamato a deporre per ragioni legate al suo lavoro l’azienda (in questo caso parte in causa) dovrebbe accordargli un permesso retribuito (o ritenerlo addirittura in servizio).
Consiglio: chiedere e presentare apposita certificazione non costa nulla.
NOTA : Ai lavoratori dipendenti chiamati a testimoniare in un processo penale, civile, amministrativo e contabile: la legge (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 45 e 46) la legge prevede i la corresponsione di una indennità differenziata in relazione alla distanza della residenza del lavoratore dall’ufficio presso il quale essi devono essere sentiti. Si tratta tuttavia di cifre risibili. (Euro 0,36 al giorno per i testimoni residenti; i testimoni non residenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria, oltre ad un’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e un’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame).