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PREAVVISO

PREAVVISO
 
L’ art. 83 del CCNL 19/12/19 disciplina il preavviso dovuto ai lavoratori del settore bancario e in particolare dispone che:
 
comma 1) : il periodo di preavviso va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio;
comma 2) : durante il periodo di preavviso, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altre occupazioni.
 
Nel quarto comma indica poi, rimandando all’apposito allegato 6 del CCNL su citato, i periodi di preavviso dovuti ai lavoratori a seconda della loro anzianità e delle diverse modalità della effettiva causa di risoluzione del rapporto di lavoro (così come analiticamente descritte nell’art. 82).   
 
E al quinto comma illustra le previsioni in materia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di morte del lavoratore stesso.
 
A ciò si aggiunga che ex art. 2109 c.c. “non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso”.
 
Ossia ferie possono essere effettuate dal lavoratore durante il periodo di preavviso, ma allungano la durata dello stesso dell’esatto numero di giorni di ferie usufruite.
 
Ciò perché per principio si intende che il periodo di preavviso debba essere completamente lavorato.
 
E pertanto, per analogia, anche eventuali giorni di malattia producono lo stesso effetto di allungamento del periodo di preavviso.
 
  
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