L’art. 102 comma 1 del CCNL 19/12/19 prevede che l’Azienda possa incaricare un lavoratore di sostituirne un altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale.
Al sostituto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, per il periodo della sostituzione, deve essere corrisposto l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore è stato chiamato ad esplicare.
Facciamo l’esempio di un lavoratore addetto alla cassa incaricato di sostituire il titolare di filiale.
Il sostituto in questione dovrà percepire la differenza giornaliera tra il suo stipendio e quello inerente al livello superiore previsto per la titolarità della filiale stessa (e non quello del titolare effettivo che potrebbe anche avere una propria posizione contrattuale superiore a quella minima contrattualmente o aziendalmente prevista).
Problemi nascono qualora il sostituto presti lavoro straordinario nelle giornate in cui effettua la sostituzione.
O meglio, nelle sostituzioni tra quadri direttivi l’effettuazione di ore eccedenti il normale orario lavorativo non comporta particolari problemi dato che gli appartenenti a questa categoria non usufruiscono della normativa relativa allo straordinario perché per essi opera un rapporto fiduciario che dovrebbe consentire di recuperare le ore in più lavorate con l’auto determinazione dell’orario stesso ai sensi dell’ art. 92 comma 2 del CCNL 19/12/19.
Come pure non vi sono problemi tra sostituzioni in caso di appartenenza di ambo i soggetti alla terza area professionale che, invece, godono entrambi della stessa normativa sugli straordinari.
Diverso è il caso di sostituzioni nei casi in cui una terza area professionale sostituisce un quadro direttivo.
Il CCNL parla solo della differenza retributiva, denominata indennità di sostituzione, e non fa cenno al pagamento di straordinari o di recupero ore.
In BPEL viene adottato un particolare meccanismo.
Viene cioè messo in atto un comportamento “garantista” solitamente più favorevole al sostituto.
Ossia, molto pragmaticamente, potremmo dire che se non viene effettuato straordinario viene pagata l’indennità altrimenti viene fatta la differenza e viene erogato al dipendente l’importo per lui più conveniente.
In generale, il caso pratico dimostra che solo quando il sostituto effettua una sola ora di straordinario si ha quasi parità di erogazione, negli altri casi ci “guadagna”, perché a stretto rigore le norme in vigore consentirebbero all’Azienda l’applicazione della sola indennità.
E’ sicuramente un “buco” del CCNL a cui si potrebbe facilmente rimediare prevedendo non il pagamento dello straordinario, ma la possibilità del sostituto di recupero in banca ore delle ore lavorate in più.
Peraltro seguendo la dinamica della disciplina della banca ore sopra le 50 queste diventerebbero comunque monetizzabili, ma in più e in toto, non solo come differenza.
Andrebbe poi chiarito se e quando ci si possa rifiutare di sostituire il titolare.
A tal fine il CCNL non aiuta più di tanto dichiarando che (all’art. 88) tra i quadri c’è piena fungibilità, a meno che non si sia in presenza di “ruoli chiave”.
Tra aree professionali e quadri direttivi l’art. 102 consente purtroppo, pur con alcune garanzie, piena libertà all’Azienda.
Sono le aziende stesse a determinare solitamente la necessità dell’esistenza di un inquadramento minimo per ricoprire alcune cariche, ma sono regole interne che possono essere mutate o disattese dalle stesse senza incorrere in particolare problemi (se non quelli operativi!).
Va da sé che l’incarico deve sempre essere conferito formalmente con apposita lettera (sia che esso sia continuativo sia che sia occasionale).
In quali conseguenze possa incappare un dipendente che rifiuti, senza giustificati motivi, la sostituzione non è facilmente elencabile.
Sanzioni disciplinari e/o successive discriminazioni di fatto potrebbero essere messe in atto nei suoi confronti.
NOTA : Non ci dilunghiamo invece, almeno per il momento, sulle concrete modalità di calcolo applicate nelle banche data la diversità di opinioni esistenti in merito.