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SABATO LAVORATIVO

INDENNITA’ PER LAVORO SVOLTO PRESSO LE DIPENDENZE NELLA GIORNATA DI SABATO
 
Dal 5/8/1995 è stato introdotto in alcuni sportelli della Bpel l’orario su sei giorni, come peraltro previsto all’epoca dall’art. 60 del CCNL del 19/12/94.
L’articolazione dell’orario comprendente il sabato ha comunque precisi vincoli :
-         Il numero degli sportelli interessati dalla norma non può eccedere l’8%di tutti gli sportelli dell’Azienda interessata (ex art. 67 CCNL 19/12/94) con un numero massimo di personale complessivamente pari a 5 volte il numero degli sportelli che si attivano;
-         Un limite di adibizione individuale annuo di massimo dodici sabati (portati poi a 20 con l’art. 88 del CCNL 11/7/99);
-         L’erogazione di un’indennità di euro 18,42 (come rivalutato dal CCNL del 12/02/2005) per ogni settimana interessata dai sei giorni;
-         Un limite di apertura di sportello di massimo 4 ore nella giornata del sabato (ex art. 67 CCNL 19/12/94);
-         Un permesso aggiuntivo di 40 minuti (ex art. 68 CCNL 19/12/94) da fruire originariamente secondo le modalità dell’art. 56 CCNL 19/12/94 per ogni settimana interessata dall’orario su 6 giorni e attualmente secondo la normativa prevista in tema di banca ore.
  
Il CCNL Nazionale del 19/12/94 demandava poi ad un accordo fra Sas Aziendali e Banche alcuni aspetti più specifici, ed in linea con questa previsione, sono stati concordati con l’Azienda alcuni punti che di seguito vengono riportati, anche sulla base delle esperienze maturate nel periodo fino al 16/9/95:
 
A)    possibilità, per i lavoratori impegnati su sei giorni, di utilizzare la facoltà di non rientrare due pomeriggi durante la settimana interessata, terminando così l’orario di lavoro alle 13,30, ovvero la possibilità di avere una mattina libera nel corso della settimana interessata dai sei giorni (cercando in questo modo di andare incontro alle esigenze dei pendolari);
B)     l’aumento a 5 ore lavorative nella giornata di sabato (fermo restando le 4 ore di sportello) per permettere maggiore tempo per le chiusure contabili (rispetto al primo periodo, con le ultime aperture siamo passati da mezz’ora a 45 minuti) e per consentire anche l’erogazione del ticket restaurant giornaliero altrimenti non percepibile (perché l’accordo sul ticket dice che per averne diritto bisogna lavorare almeno 5 ore);
C)    l’esigenza di avere comunque tempi accettabili per le chiusure (almeno 45-60 minuti) anche nei giorni in cui non c’è rientro pomeridiano;
D)    la consegna da parte della Banca alle OO.SS., a fine anno, dei dati sulle filiali interessate, per poter fare una verifica sulla redditività delle scelte aziendali sulle aperture del sabato;
E)     la precisazione che l’applicazione dei nuovi orari di sportello non può rendere permanente, anziché eccezionale, la prestazione di lavoro straordinario.
 
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